Cassazione Civile, Ordinanza n. 28735/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2007, fondato su accertamento sintetico e, in particolare, sulla disponibilità/possesso di un natante tra il 2005 e il 2008 e sulla cessione dell'imbarcazione quale elemento rilevante ai fini del maggior imponibile. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario di primo grado, ottenendo accoglimento; in appello, però, la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame dell'Ufficio. In cassazione il contribuente deduce quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e motivazione apparente, per omessa considerazione della questione di riserva di legge e della dedotta violazione dell'art. 23 Cost. in tema di accertamento sintetico; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e motivazione apparente, per omessa pronuncia sull'insufficienza di motivazione dell'avviso di accertamento sintetico; 3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e/o dell'art. 360 c.p.c., per omessa considerazione dell'insussistenza di qualsiasi incremento patrimoniale riferibile all'anno 2008; 4) violazione e falsa applicazione degli artt. 1142 e 2728 c.c., per avere la CTR ritenuto provato il possesso o la disponibilità del natante fra il 2005 e il 2008 senza considerare la prova contraria offerta dal contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il primo e il secondo motivo, ritenendoli fondati perché la CTR, pur dando atto delle questioni riproposte in appello, non le ha poi esaminate neppure implicitamente, incorrendo in violazione dell'art. 112 c.p.c. Il terzo motivo viene rigettato perché la valutazione della CTR aveva riguardato solo l'operazione di cessione dell'imbarcazione e le ulteriori operazioni devono ritenersi implicitamente irrilevanti. Il quarto motivo è dichiarato inammissibile, sia perché non chiarisce in che consista la violazione delle norme invocate rispetto alla fattispecie astratta, sia perché mira sostanzialmente a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Il giudice d'appello deve pronunciarsi sulle questioni ritualmente devolute; l'omessa trattazione di un motivo o di un'eccezione integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e determina nullità della sentenza.
È il vizio processuale dedotto per denunciare la nullità della sentenza derivante da omessa pronuncia e motivazione solo apparente.
È invocato per denunciare la violazione di legge nella valutazione della disponibilità del bene e delle presunzioni probatorie.
art. 23 Cost.
È richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale in tema di riserva di legge per gli obblighi tributari, ma la Corte non affronta il merito della questione perché censura l'omessa pronuncia del giudice d'appello.
È invocato per contestare la ricostruzione del possesso o della disponibilità del natante, ma la censura viene ritenuta non scrutinabile nel merito come formulata.
È richiamato in tema di presunzioni e prova contraria; la Corte ritiene il motivo inammissibile perché tende a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
È richiamato solo per la memoria telematica depositata dal ricorrente in sede di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello il giudice deve esaminare, anche solo sinteticamente ma in modo effettivo, tutti i motivi devoluti; la mancata pronuncia su questioni specificamente riproposte integra nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
- La motivazione è solo apparente quando il giudice richiama le doglianze della parte ma non sviluppa alcuna reale risposta argomentativa sulle questioni decisive dedotte.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o del fatto compiuta dal giudice di merito.
- Se il giudice di merito ha fondato la decisione solo su un dato fattuale specifico, le ulteriori circostanze non esaminate possono ritenersi implicitamente irrilevanti, salvo che la parte dimostri un effettivo omesso esame decisivo.
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