Cassazione Penale, Sentenza n. 17544/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che l'aveva ritenuta responsabile di concorso nel reato di tentate lesioni personali e condannata a quattro mesi di reclusione (sospesa). La ricorrente articolava due motivi: (1) violazione di legge per presunta errata applicazione dell'art. 545-bis c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe attivato il procedimento 'bifasico' (sentencing) previsto dalla norma per valutare la pena sostitutiva nonostante la richiesta e i limiti di pena sussistessero; (2) vizio di motivazione per l'omessa applicazione della pena sostitutiva pecuniaria (art. 56-quater l. n. 689/1981), con la censura che la Corte aveva conteggiato due precedenti penali senza considerare che uno di essi era stato estinto ai sensi dell'art. 445 c.p.p. e senza tener conto che per un precedente successivo era stata già applicata una pena sostitutiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo ha rilevato che l'art. 545-bis c.p.p., così come modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31, non impone l'automatica fissazione di un'udienza di 'sentencing' quando il giudice dispone già degli elementi necessari o l'imputato ha espresso consenso alla sostituzione: pertanto la Corte d'appello non ha violato la norma essendosi trovata in una situazione in cui la ricorrente aveva già manifestato consenso e la stessa Corte riteneva comunque che i presupposti per la sostituzione non sussistessero. Sul secondo motivo la Cassazione ha confermato la valutazione discrezionale della Corte territoriale ai sensi dell'art. 58 l. n. 689/1981 e dell'art. 133 c.p.: i precedenti penali, anche se uno è stato formalmente estinto ex art. 445 c.p.p., possono essere valorizzati perché offrivano elementi negativi di prognosi circa la capacità a delinquere e il rischio di recidiva; quindi il diniego della pena sostitutiva è legittimo. Il ricorso è rigettato e la ricorrente è condannata alle spese.
Norme richiamate
«il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo»
La Corte ha interpretato la norma (anche alla luce della modifica correttiva del d.lgs. 19/03/2024 n.31) nel senso che il giudice non è obbligato a fissare un'udienza successiva di 'sentencing' quando dispone già degli elementi necessari o l'imputato ha già prestato consenso; la fissazione dell'udienza è richiesta solo se il giudice non è in grado di decidere immediatamente.
Norma che aveva introdotto il procedimento per l'irrogazione delle pene sostitutive; richiamata come contesto normativo dell'art. 545-bis.
d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31 (Correttivo)
Ha modificato l'art. 545-bis precisando i casi in cui è necessario attivare il meccanismo di 'sentencing' e consentendo al giudice di pronunciare direttamente la sostituzione se già dispone degli elementi e del consenso.
art. 56-quater, l. n. 689 del 1981
Riferimento alla possibilità di applicare pene sostitutive pecuniarie; la richiesta della ricorrente era fondata su questa disposizione, ma la sua applicazione resta rimessa al giudizio discrezionale del giudice secondo i criteri previsti.
Attribuisce al giudice il potere discrezionale di applicare pene sostitutive, da esercitarsi secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e con valutazione prognostica sulla funzione rieducativa e sul rischio di recidiva.
Criteri per la determinazione della pena (personalità, gravità, recidiva, idoneità della pena): richiamato quale parametro di valutazione anche ai fini dell'opportunità di sostituzione della pena detentiva.
Prevede l'estinzione del reato per oblazione o altre cause: la Corte ha osservato che l'estinzione processuale non impedisce che il fatto estinto resti considerato nella valutazione prognostica del giudice ai fini della pericolosità e della personalità dell'imputato.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Riferimento al reato di cui era gravato uno dei precedenti penali della ricorrente; la Corte ha ritenuto rilevante la commissione del reato ai fini della valutazione prognostica, anche se poi dichiarato estinto.
Massime di principio
- Dopo la modifica correttiva (d.lgs. 31/2024), l'art. 545-bis c.p.p. non impone automaticamente l'udienza di 'sentencing': il giudice può decidere subito la sostituzione se dispone già degli elementi necessari e dell'eventuale consenso dell'imputato.
- Se l'imputato ha già manifestato consenso alla pena sostitutiva in sede di discussione o nelle conclusioni scritte, il giudice non è tenuto a convocare una nuova udienza 'bifasica' a meno che non manchino elementi decisionali o si richiedano approfondimenti.
- L'applicazione della pena sostitutiva rimane un potere discrezionale del giudice (art. 58 l. 689/1981) e deve essere motivata secondo i criteri dell'art. 133 c.p.: personalità, gravità, finalità rieducative, rischio di recidiva e rispetto delle prescrizioni.
- Pregressi penali, anche se formalmente estinti ai sensi dell'art. 445 c.p.p., possono comunque essere valorizzati nel giudizio prognostico sulla pericolosità sociale e influire negativamente sulla concessione di pene sostitutive.
- La discrezionalità del giudice comporta che la mera presenza di limiti di pena idonei alla sostituzione non obbliga all'applicazione della pena sostitutiva se il quadro personale e di rischi del condannato consiglia altrimenti.
- Per contestare con successo la mancata attivazione della procedura prevista dall'art. 545-bis è necessario dimostrare che il giudice non disponeva degli elementi per decidere o che il consenso dell'imputato non era stato acquisito; altrimenti il ricorso per cassazione è destinato a essere rigettato.
- Se vi è incertezza sulla sussistenza degli elementi per la sostituzione (es. necessità di acquisire il consenso attuale o altri approfondimenti), il giudice deve fissare l'udienza successiva; in presenza di elementi completi può decidere immediatamente.
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