Cassazione Penale, Ordinanza n. 14626/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a quattro anni di reclusione e 18.000 euro di multa per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Il ricorso proponeva due motivi: con il primo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità della detenzione a fini di spaccio, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe fondato la decisione su una motivazione apparente e su indici ritenuti inconcludenti o sovrastimati (solo dato ponderale, diversa tipologia di sostanze, gesto di disfarsi dello stupefacente, lontananza dal domicilio, precedenti penali), oltre a lamentare un travisamento dell'atto probatorio sul numero di involucri e sulla presenza di cocaina; con il secondo motivo censurava la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, deducendo anche qui carenza e illogicità della motivazione e riproponendo gli stessi argomenti difensivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi perché sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, diretti a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo congruo e non manifestamente illogico sia sulla destinazione allo spaccio della detenzione, sia sull'esclusione della lieve entità, fondando la decisione su una valutazione complessiva degli indici fattuali indicati. Conseguentemente ha posto le spese del grado a carico del ricorrente e lo ha condannato al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice applicata alla detenzione di stupefacente ritenuta finalizzata allo spaccio; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione complessiva degli indici di fatto posti a fondamento della finalità illecita.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
ipotesi di lieve entità esclusa dalla Corte territoriale sulla base di una valutazione complessiva degli elementi fattuali e della non minima offensività della condotta.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
invocato dalla difesa per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha rilevato che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito.
richiamato per la condanna del ricorrente alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
richiamato quale base della facoltà di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità.
sent. Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata per il criterio della non colpevolezza nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, si risolvano in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o in una diversa ricostruzione del fatto già vagliata dai giudici di merito.
- La motivazione della sentenza di merito sulla destinazione allo spaccio di stupefacenti è immune da censura di legittimità se fondata su una valutazione complessiva di plurimi indici fattuali, e non sul solo dato quantitativo o su un singolo elemento isolato.
- L'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede un giudizio complessivo sulla minima offensività della condotta, riservato al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo se la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
- Il dedotto travisamento della prova è rilevante solo quando la censura evidenzi un errore manifesto e decisivo nell'uso dell'atto probatorio, non quando prospetti una lettura alternativa, plausibile ma incompatibile con il limite del giudizio di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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