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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16002/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo ha condannato per furto aggravato, contestando: 1) con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. e all'art. 624 c.p., sostenendo che la motivazione sulla responsabilità sarebbe stata illogica o insufficiente; 2) con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. e all'art. 625, n. 7 c.p., deducendo l'assenza dell'aggravante della sottrazione con danno a cose esposte alla pubblica fede o comunque la non corretta qualificazione della sottrazione. La Corte osserva che il primo motivo mira in realtà a una rivalutazione del compendio fattuale non consentita in sede di legittimità e che la motivazione di merito è logica e completa; il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché non dedotto in appello e, comunque, manifestamente infondato poiché la sottrazione risulta avvenuta direttamente a danno della rete generale, come già contestato in imputazione.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso manifestamente infondato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Viene così confermata la condanna pronunciata in appello per furto aggravato. La Corte afferma che non è consentita in cassazione una nuova lettura del materiale probatorio quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici; inoltre, una censura non proposta in appello è inammissibile in cassazione e, nel caso di specie, risulta anche priva di fondamento perché la sottrazione è stata realizzata direttamente a danno della rete generale.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    individua il reato-base di furto confermato dalla sentenza di merito.

  • art. 625 nn. 2, 7 e 7-bis c.p.

    individua le aggravanti del furto contestate e confermate in sentenza.

  • art. 606 lett. b) c.p.p.

    viene richiamato quale parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    viene richiamato quale parametro formale del motivo di ricorso per vizio di motivazione.

  • art. 192 c.p.p.

    è richiamato per contestare la valutazione probatoria; la Corte ribadisce che la rivalutazione del fatto è preclusa in cassazione.

  • art. 625, n. 7 c.p.

    l'aggravante viene ritenuta correttamente ravvisata poiché la sottrazione ha inciso direttamente sulla rete generale, secondo l'imputazione e la motivazione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    viene applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del fatto o delle prove quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione completa, logica e giuridicamente corretta; la Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura degli elementi probatori a quella del giudice di merito.
  • La censura proposta per la prima volta in cassazione è inammissibile; inoltre, se la decisione impugnata ha già accertato in fatto il presupposto dell'aggravante contestata, la relativa doglianza è comunque infondata.
  • La motivazione che espliciti in modo coerente la riferibilità oggettiva e soggettiva del fatto all'imputato resiste al controllo di legittimità anche se il ricorrente valorizza selettivamente singoli elementi probatori.
  • Quando il giudice di merito accerta che la sottrazione è avvenuta direttamente a danno del bene o dell'impianto indicato nell'imputazione, l'aggravante correlata a quella modalità di aggressione al patrimonio può ritenersi integrata.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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