Cassazione Penale, Ordinanza n. 00854/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando così la decisione di merito e condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi, proposti con atto unico nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 25/06/2024, deducevano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 10, 12 e 14 della l. 14 ottobre 1974, n. 497, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente configurato un concorso formale tra i reati contestati, senza riconoscere l'assorbimento della detenzione di armi nel porto di armi in luogo pubblico; 2) omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla pena, ritenuta eccessiva, con particolare riguardo all'aumento per continuazione. La Corte rileva che il primo motivo riproponeva censure già dedotte in appello e disattese con motivazione logica e conforme a principi consolidati, risultando non specifico e solo apparente; il secondo era infondato perché il diniego delle attenuanti generiche può essere sorretto dall'assenza di elementi positivi e anche dai precedenti penali, non essendo sufficiente la sola incensuratezza; il terzo era inammissibile perché la determinazione della pena e degli aumenti per continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione se non vi è arbitrarietà o manifesta illogicità.
Norme richiamate
artt. 10, 12 e 14 l. 14 ottobre 1974, n. 497
sono richiamati come norme la cui violazione era dedotta per contestare l'affermato concorso formale tra i reati di detenzione e porto di armi; la Corte non accoglie la doglianza perché già esaminata e logicamente respinta in appello.
il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto dall'assenza di elementi positivi; non è sufficiente la sola incensuratezza e possono essere valorizzati anche i precedenti penali.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla l. 24 luglio 2008, n. 125
è richiamato per evidenziare che, dopo la modifica dell'art. 62-bis c.p., ai fini della concessione delle attenuanti generiche non basta più lo stato di incensuratezza.
regolano la determinazione della pena, rimessa al potere discrezionale del giudice di merito entro i limiti di legge e secondo criteri non censurabili in cassazione se non per arbitrarietà o manifesta illogicità.
implicito nella condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile, perché non specifica, la censura che si limiti a riprodurre le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi in modo argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere sorretto dall'assenza di elementi positivi e non richiede la confutazione analitica di tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi.
- Dopo la modifica dell'art. 62-bis c.p., la sola incensuratezza non è elemento sufficiente a imporre la concessione delle attenuanti generiche; possono assumere rilievo anche i precedenti penali.
- La graduazione della pena, compresi gli aumenti per continuazione e le diminuzioni per circostanze, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o arbitrarietà della motivazione.
- Non è consentita in sede di legittimità una nuova valutazione di merito sulla congruità della pena quando il giudice abbia motivato in modo congruo e coerente entro valori prossimi al minimo edittale.
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