Cassazione Penale, Ordinanza n. 19148/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava la conferma, in appello, della condanna di un imputato alla pena di 4 anni, 2 mesi di reclusione ed euro 22.000 di multa per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, sulla base del rinvenimento di un rilevante quantitativo di sostanze (400 grammi di cocaina e 400 grammi di hashish) commesso in un determinato comune in data 15 aprile 2024. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per l'eccessività della pena, sostenendo che la gravità della condotta sarebbe stata sopravvalutata e che vi sarebbero stati elementi favorevoli non adeguatamente considerati. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione della Corte d'appello era razionale e che le censure difensive si risolvevano in una diversa valutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la doglianza sulle attenuanti generiche e sulla misura della pena non scalfisse la motivazione della sentenza di appello, la quale aveva valorizzato il significativo quantitativo di stupefacente detenuto come indice della gravità del fatto e aveva escluso la presenza di elementi positivi idonei a giustificare un trattamento più favorevole. Conseguentemente sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono il pagamento delle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è censurabile la sentenza di merito attraverso una semplice contrapposizione di diverse valutazioni fattuali, quando la motivazione impugnata sia logica e non manifestamente irragionevole.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia spiegato, con argomenti non illogici, l'assenza di elementi positivi e abbia valorizzato la gravità concreta del fatto.
- La valutazione della gravità del reato può legittimamente fondarsi anche sul quantitativo notevole di stupefacente detenuto, quale indice della rilevanza offensiva della condotta.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo di pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Nel controllo di legittimità la Corte non sostituisce la propria valutazione del merito a quella del giudice di appello, salvo che la motivazione sia illogica, contraddittoria o mancante.
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