Cassazione Penale, Ordinanza n. 09207/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per la violazione dell'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011. Il ricorso censurava, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare elementi favorevoli all'imputato e ridurre la pena; la Corte di cassazione rileva però che le doglianze erano generiche, assertive e miravano a una nuova valutazione di merito di aspetti già esaminati dal giudice di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse coerente, non contraddittoria e immune da vizi logici e giuridici, avendo escluso la presenza di elementi positivi idonei a giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ha inoltre precisato che le valutazioni rientranti nella discrezionalità del giudice di merito, se congruamente motivate, non possono essere rimesse in discussione in cassazione con richieste di rivalutazione del fatto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011
norma posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; il testo non specifica la fattispecie concreta dell'illecito amministrativo o penale presupposto.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
dedotta come norma che consente il sindacato di legittimità per vizi della motivazione, ma nel caso concreto la censura è stata ritenuta generica e inidonea a superare la valutazione di merito.
richiamato per affermare che il giudice di merito, nel motivare sulla pena e sulle circostanze, non è tenuto a esaminare necessariamente tutti i parametri previsti dalla disposizione, purché la motivazione sia congrua e logica.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per fondare la condanna del ricorrente alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non esente da colpa.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in censure generiche, apodittiche e meramente assertive, prive di una puntuale critica alla motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito, se il giudice di appello ha fornito una motivazione congrua, logica e non contraddittoria.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, in sede di legittimità, è censurabile solo per macroscopici vizi logici o giuridici della motivazione.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente tutti i parametri dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente una motivazione complessivamente coerente sulla dosimetria della pena e sulle attenuanti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando non sia esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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