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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33604/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 03/11/2023. Il ricorrente deduce quattro motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione (art. 273 e 192 c.p.p.) per la mancata valutazione dei gravi indizi di colpevolezza sul capo 11); 2) violazione di legge e motivazione carente riguardo al capo 10) con riferimento agli artt. 353, commi 1 e 2, e 416-bis.1 c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'aggravante dell'art. 416-bis.1 c.p.; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari (artt. 274, 275, 290 c.p.p.), lamentando mancanza di adeguata considerazione delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, con richiamo al principio per cui la Cassazione non può riconsiderare in fatto la valutazione delle prove e dell'attendibilità delle fonti operata dal giudice di merito, se non quando emergano violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale di riesame è stato ritenuto avere fornito motivazione articolata e puntuale, avendo valutato conversazioni intercettate, incontri e collegamenti del ricorrente con terzi (Fulco, Doldo e amministrazione comunale), e avendo altresì ridotto la misura cautelare sostituendola con un divieto interdittivo. La Corte ha altresì ritenuto corretta la valutazione delle esigenze cautelari (anche desumibili da modalità e persistenza di collegamenti con l'ambiente criminogeno). Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti di esposizione dei motivi nella motivazione, cioè per il sintetico richiamo ai fatti necessari ai fini della decisione in Cassazione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sul requisito dei gravi indizi di colpevolezza. La Corte chiarisce che la sua insussistenza è sindacabile in Cassazione solo se comporta violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Disposizione sul contenuto e adeguatezza della motivazione. La Corte valuta che il Tribunale abbia dato motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.

  • art. 353 cod. pen. (comma 1 e 2)

    Riferimento alla contestazione di specifiche condotte in relazione al capo 10); la Corte osserva che le censure del ricorrente non mostrano violazione di legge né manifesta illogicità della valutazione fatta dal Tribunale.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Riferimento all'aggravante relativa all'articolazione mafiosa. La Corte ritiene che il Tribunale abbia adeguatamente considerato indizi e collegamenti (es. ruolo di Fulco) per la rilevanza dell'aggravante.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione). La Corte conferma che il pericolo di reiterazione può desumersi dalle modalità delle condotte e dai collegamenti con l'ambiente criminogeno, anche se i fatti sono risalenti.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Regole sulla misura della custodia cautelare; richiamata nel contesto della valutazione delle esigenze cautelari e della proporzionalità delle misure.

  • art. 290 cod. proc. pen.

    Disposizioni sulle misure cautelari personali e loro motivazione; usata in relazione alla censura sulla mancata adeguata considerazione delle esigenze cautelari.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riconsidera in fatto la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito: le censure sulla motivazione devono evidenziare violazioni di legge o manifesta illogicità per essere ammissibili.
  • La mancanza di "gravi indizi" è sindacabile in Cassazione solo se si traduce in violazione normativa o in una motivazione assente o manifestamente illogica.
  • Intercettazioni, tempistica delle conversazioni, incontri documentati e collegamenti con soggetti noti come rilevanti (es. capi di articolazioni mafiose o funzionari pubblici) possono costituire elementi oggettivi utili a fondare i gravi indizi e le esigenze cautelari.
  • La valutazione delle esigenze cautelari può legittimamente desumere il pericolo di reiterazione anche da condotte risalenti, se persistono atteggiamenti o collegamenti indicativi di propensione al reato.
  • La sostituzione o mitigazione di una misura cautelare da parte del giudice di merito (es. carcere → arresti domiciliari → divieto interdittivo) non impedisce che siano ritenute sussistenti esigenze cautelari compatibili con misure meno afflittive; le scelte di adeguamento sono parte della valutazione di proporzionalità.

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