Cassazione Penale, Ordinanza n. 01990/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. La Suprema Corte ha rilevato che i motivi erano generici, sostanzialmente ripetitivi di quelli già proposti in appello e risolventesi in una mera divergenza valutativa rispetto alla decisione impugnata, senza un effettivo confronto con le ragioni poste a base della sentenza di merito.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello, relativa alla resistenza a pubblico ufficiale
norme incriminatrici richiamate come base della condanna confermata in appello, relative alle lesioni personali aggravate
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per il criterio della non debenza della sanzione pecuniaria solo in caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di vizi di motivazione richiede un effettivo contrasto argomentativo con le rationes decidendi della decisione di merito; il semplice dissenso valutativo non integra un motivo scrutinabile in cassazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche e di una pena sostitutiva può essere censurato solo mediante doglianze specifiche e non meramente assertive o reiterative.
- All'inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa del ricorrente nella sua determinazione, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01946/2026 del 19/01/2026
- ordinanza_penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01947/2026 del 19/01/2026
- ordinanza_penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01948/2026 del 19/01/2026
- ordinanza_penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01949/2026 del 19/01/2026
- ordinanza_penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01975/2026 del 19/01/2026
- ordinanza_penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01977/2026 del 19/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →