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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01990/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. La Suprema Corte ha rilevato che i motivi erano generici, sostanzialmente ripetitivi di quelli già proposti in appello e risolventesi in una mera divergenza valutativa rispetto alla decisione impugnata, senza un effettivo confronto con le ragioni poste a base della sentenza di merito.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello, relativa alla resistenza a pubblico ufficiale

  • artt. 582-585 c.p.

    norme incriminatrici richiamate come base della condanna confermata in appello, relative alle lesioni personali aggravate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per il criterio della non debenza della sanzione pecuniaria solo in caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di vizi di motivazione richiede un effettivo contrasto argomentativo con le rationes decidendi della decisione di merito; il semplice dissenso valutativo non integra un motivo scrutinabile in cassazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e di una pena sostitutiva può essere censurato solo mediante doglianze specifiche e non meramente assertive o reiterative.
  • All'inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa del ricorrente nella sua determinazione, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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