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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22795/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto che confermava il rigetto della richiesta di applicazione del controllo giudiziario ex art. 34‑bis d.lgs. n. 159/2011, articolando due motivi: (1) censura di "deficit assoluto di motivazione" o di motivazione apparente in relazione alla verifica delle condizioni di ammissibilita' del controllo giudiziario ex art. 34‑bis comma 6 (si lamentava violazione di legge e apparente motivazione ai sensi dell'art. 125 c.p.p.); (2) deduzione di erronea esclusione della "bonificabilita'" della societa', sostenendo che la F.lli Ruotolo s.r.l. poteva essere ammessa al controllo giudiziario e bonificata tramite l'intervento di un controllore giudiziario, senza pero' indicare un piano concreto di bonifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perche' manifestamente infondato e, in parte, non consentito. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la censura di "apparenza" della motivazione costituisse, di fatto, una critica di merito non consentita nel processo di prevenzione (applicabilita' dei limiti di deducibilita' ex d.lgs. 159/2011), e ha valutato invece la motivazione del provvedimento impugnato come articolata e adeguata, avendo il giudice di merito descritto i rapporti e il sostegno sul territorio della famiglia camorristica Fabbrocino e il ruolo di Sergio Ruotolo (anche con riferimento a intercettazioni). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di concreti elementi di fatto e di un progetto di bonifica, con conseguente genericita' e inammissibilita' ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p. Di conseguenza il ricorso e' dichiarato inammissibile; la ricorrente e' condannata al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla cassa delle ammende (con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), art. 34‑bis

    Regola la possibilita' di ammissione al controllo giudiziario su istanza del privato (comma 6). La Corte sottolinea che nei giudizi di prevenzione sono applicabili limiti di deducibilita' e che le impugnazioni innanzi alla Cassazione sono ammissibili solo per violazione di legge, non per valutazioni meritorie sulla motivazione.

  • d.lgs. n. 159/2011, artt. 10 comma 3 e 27

    Indicano i limiti di deducibilita' nel procedimento di prevenzione; la Corte li richiama per spiegare che non sono ammissibili davanti alla Cassazione censure di merito sulla motivazione.

  • codice di procedura penale, art. 125

    Disciplina la motivazione delle decisioni. La Corte chiarisce che la nozione di "apparenza" motivazionale e' circoscritta e non puo' essere invocata per trasformare una critica di merito in un motivo di legittimita' nel processo di prevenzione.

  • codice di procedura penale, artt. 581 e 591

    Norme che regolano l'ammissibilita' dei motivi in Cassazione (specificita' e divieto di motivi generici). La Corte ha dichiarato il secondo motivo generico e dunque inammissibile ai sensi di tali disposizioni.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto/inammissibilita' del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000

    Richiamata per stabilire che, in assenza di colpa grave nella determinazione dell'inammissibilita', la sanzione pecuniaria puo' essere attenuata: la Corte ha quindi imposto un versamento equitativo di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel processo di prevenzione (misure di contrasto all'infiltrazione mafiosa) il ricorso per Cassazione contro decisioni di ammissione o rigetto del controllo giudiziario e' ammissibile solo per violazione di legge; non e' consentito trasformare in motivo di cassazione una critica di merito sulla motivazione.
  • La "apparenza" della motivazione (art. 125 c.p.p.) e' un concetto ristretto: solo la totale mancanza dei requisiti minimi di esistenza, completezza e logicita' dell'itinerario argomentativo legittima una censura di quel tipo; la mera richiesta di riconsiderare la valutazione dei fatti non e' sufficiente.
  • Le censure sulla "bonificabilita'" dell'impresa devono essere corredate da elementi concreti e da un progetto o misure organizzative plausibili per rimuovere i condizionamenti illeciti; affermazioni generiche di bonificabilita' sono inammissibili.
  • Quando il giudice di merito documenta collegamenti concreti tra l'imprenditore e gruppi criminali (anche con riferimenti a intercettazioni o elementi fattuali), la valutazione di non ammissibilita' al controllo giudiziario puo' essere ritenuta adeguatamente motivata e difficilmente ribaltabile in Cassazione salvo vizio di legge.
  • Le spese e sanzioni nel procedimento di cassazione possono essere mitigate se il ricorso non e' stato presentato con colpa grave, secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza costituzionale.

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