Cassazione Penale, Sentenza n. 7603/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 590 cod. pen. per avere, per colpa, cagionato lesioni personali a Vincenzo Orsini mediante un cane di sua proprietà. Nel ricorso (originariamente presentato come atto di appello e poi convertito in ricorso per cassazione) il difensore ha dedotto l'erronea valutazione della prova testimoniale, denunciando l'inattendibilità dei testi Farina e Montereale e della persona offesa Orsini, paventando discrepanze tra le dichiarazioni rese in querela e quelle rese in dibattimento e richiamando elementi di improbabilità fattuale (es. comportamento della figlia e dei familiari intervenuti, e discrepanze sull'arrivo dell'ambulanza).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché articolato esclusivamente in censure relative alla valutazione delle prove, senza indicare i vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. (motivi di legittimità riconosciuti dalla Corte di cassazione). Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende (importo indicato nel dispositivo finale).
Norme richiamate
Norma penale applicata nel merito per la qualifica del fatto come lesioni personali cagionate per colpa in conseguenza dell'aggressione da parte del cane di proprietà dell'imputato; nella presente decisione la norma è il capo di imputazione la cui valutazione di responsabilità rimane oggetto del giudizio di merito non sindacabile in cassazione con argomenti meramente valutativi.
Norma che elenca i motivi di ricorso ammissibili in Cassazione. La Corte ha ritenuto che il ricorso non abbia indicato alcuno dei vizi tassativamente previsti da tale articolo e che pertanto il sindacato operato in cassazione non possa riguardare la semplice rivalutazione della prova testimoniale fatta dal giudice di merito.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione non è lo strumento per ottenere una nuova valutazione dei fatti o della credibilità delle prove: tali censure sono di regola inammissibili se non inquadrate nei vizi previsti dall'art. 606 c.p.p.
- Se si vuole impugnare la motivazione del giudice di merito in Cassazione è necessario formulare specifici motivi di diritto previsti dall'art. 606 c.p.p., ad esempio doglianze sulla violazione di norme penali o processuali, nullità o manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, omissione di un punto decisivo della controversia.
- Contestazioni sulla inattendibilità dei testi o sulle discrepanze testimoniali devono essere illustrate in modo da evidenziare come tali elementi abbiano determinato un vizio di diritto nella motivazione (per esempio omissione di valutazione, motivazione contraddittoria o illogica), altrimenti rischiano l'inammissibilità.
- Il ricorrente deve considerare il rischio di conseguenze economiche in caso di inammissibilità: la dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna per spese processuali e sanzioni pecuniarie (ammenda).
- In fase di redazione dell'impugnazione conviene strutturare i motivi indicando chiaramente il vizio di diritto che si assume essere stato commesso, corredandolo se possibile con riferimenti puntuali alla motivazione della sentenza impugnata e alle norme di legge ritenute violate.
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