Cassazione Penale, Sentenza n. 13740/2026 del 15/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso in Cassazione impugnava la sentenza del Tribunale di Locri che aveva assolto l'imputata per occupazione abusiva di un alloggio pubblico (ATERP) con danneggiamento della porta, ritenendo sussistere lo stato di necessità ai sensi dell'art. 54 cod. pen. Il Procuratore denunciava violazione di legge (art. 54 cod. pen.) e vizio di motivazione: il Giudice di merito avrebbe confuso il mero disagio abitativo e condizioni economiche/di salute precarie con il pericolo attuale di danno grave alla persona, senza accertare l'inevitabilità dell'atto, la persistenza del pericolo per tutto il periodo di occupazione e senza quantificare le reali condizioni economiche (pensioni percepite).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che il Tribunale non ha adeguatamente accertato tutti i presupposti della scriminante dello stato di necessità (pericolo attuale e grave per la persona, assoluta necessità e inevitabilità della condotta, persistenza dei presupposti per tutta la durata dell'occupazione). Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Locri in diversa persona fisica, conformemente ai principi di diritto richiamati.
Norme richiamate
La scriminante dello stato di necessità è applicabile solo se sussiste un pericolo attuale e transitorio di danno grave alla persona (anche comprensivo della compromissione del diritto all'abitazione), purché ricorrano l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo per tutto il tempo dell'illecito; non può essere usata per giustificare la mera esigenza abitativa o la ricerca di una soluzione definitiva al disagio abitativo.
art. 608 comma 2 cod. proc. pen.
Consente al Procuratore della Repubblica di proporre ricorso per cassazione anche contro sentenze di assoluzione non appellabili nei casi disciplinati; qui il P.M. ha esercitato tale rimedio per vizio di motivazione e violazione di legge.
art. 606 lett. b) e e) cod. proc. pen.
Criteri di motivazione del ricorso per cassazione invocati: violazione di norme sostanziali (lett. b) e vizi della motivazione in relazione alla valutazione degli elementi di fatto e diritto (lett. e).
art. 623 lett. d) cod. proc. pen.
Norma che autorizza la Corte di Cassazione ad annullare la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio quando riscontra errori di diritto o di motivazione tali da rendere necessario un nuovo esame da parte del giudice di merito.
Massime di principio
- Lo stato di necessità può scriminare l'occupazione abusiva solo se sussiste un pericolo attuale e grave alla persona; il disagio abitativo cronico o la semplice precarietà economica non sono di per sé sufficienti.
- Il giudice deve accertare e motivare tutti gli elementi della scriminante: la gravità e l'attualità del pericolo, l'assoluta necessità e inevitabilità della condotta, e la persistenza di tali condizioni per tutta la durata dell'illecito.
- Nella valutazione vanno esaminate le alternative concrete disponibili (soluzioni abitative alternative, aiuti pubblici o familiari) e le condizioni economiche effettive dell'agente (entrate, pensioni), non limitandosi a considerazioni generiche sul disagio.
- La documentazione su salute, rischio concreto e tempistica dell'emergenza è cruciale: lo stato di necessità deve riguardare un pericolo immediato e transitorio, non la mera esigenza di reperire un alloggio a lungo termine.
- Il P.M. può impugnare in Cassazione sentenze di assoluzione non appellabili se riscontrabili violazioni di legge o gravi vizi di motivazione; in tali casi la Corte può annullare con rinvio per nuovo giudizio.
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