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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27594/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

L'utente, titolare di un'utenza telefonica, aveva chiesto il 15 luglio 2022 il trasferimento ("trasloco") dei servizi telefonici a un altro indirizzo. Deduceva che i servizi non fossero stati attivati nei tempi promessi, che i reclami fossero rimasti inevasi e che il disservizio gli avesse causato danni, anche in relazione alle esigenze lavorative e alla distanza nel periodo pandemico. Dopo avere esperito il tentativo di conciliazione il 4 ottobre 2022, aveva chiesto al Tribunale di Milano l'accertamento dell'inadempimento, il risarcimento dei danni o il pagamento di penali contrattuali e regolamentari, quantificate in euro 799,50, oltre allo storno o rimborso delle fatture prive di controprestazione; in subordine, aveva domandato la risoluzione del contratto. Il Tribunale, con ordinanza n. 4985/2023 resa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., aveva respinto tutte le domande per mancata specifica allegazione dell'inadempimento. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 1903/2024 depositata il 27 giugno 2024, aveva rigettato l'appello. Nel ricorso per cassazione l'utente aveva formulato sei motivi, denunciando violazioni delle norme sulle obbligazioni, sulla responsabilità contrattuale, sulla diligenza, sull'impossibilità temporanea, sul mandato e sull'onere della prova, nonché vizi processuali di omessa pronuncia, nullità, ultrapetizione e difetto di motivazione; aveva inoltre contestato la decisione sulle penali contrattuali e sugli indennizzi previsti dalla disciplina Agcom. La Corte di cassazione non ha esaminato tali motivi, perché ha rilevato in via preliminare che la procura speciale depositata e allegata alla notifica del ricorso recava la firma digitale del solo difensore e non la sottoscrizione, autografa o digitale, della parte conferente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, senza esaminare i sei motivi di merito. Ha ritenuto che la procura speciale priva della sottoscrizione della parte non conferisse al difensore il potere di proporre il ricorso e che il vizio non fosse sanabile mediante un deposito successivo, poiché la valida procura deve sussistere prima della notificazione e del deposito dell'impugnazione. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 950,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge, sono state poste a carico del difensore che aveva agito senza effettivo conferimento della procura, non della parte apparentemente rappresentata. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    nel vigente sistema processuale, un atto ha la forma di procura speciale ex art. 365 c.p.c. esclusivamente quando la scrittura di procura è incorporata (per il passato, su supporto cartaceo; nel vigore del processo telematico, su supporto digitale) nella scrittura del ricorso per cassazione, con firma della parte (che figura come) ricorrente, autenticata da un avvocato iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in cassazione.

    La procura per il ricorso per cassazione deve essere speciale e collegata al ricorso; deve recare la sottoscrizione della parte conferente, autografa o digitale, autenticata dal difensore abilitato.

  • art. 83, terzo comma, c.p.c.

    in caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione.

    Nel processo telematico, la procura cartacea digitalizzata e allegata alla PEC di notifica o alla busta telematica di deposito può valere come procura apposta in calce al ricorso, purché rechi la sottoscrizione della parte e l'autenticazione digitale del difensore.

  • art. 369 c.p.c.

    Ritiene pertanto il Collegio di aderire all’impostazione secondo cui il difetto di valida procura speciale depositata insieme al ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso medesimo ai sensi dell’art. 369 c.p.c. e non può in alcun modo ritenersi sanato mediante un successivo deposito, poiché l’improcedibilità non è suscettibile di sanatoria, essendo prevista per ragioni di ordine pubblico processuale.

    La mancanza di una valida procura speciale depositata con il ricorso determina l'improcedibilità e non è sanabile con il deposito successivo di una procura valida.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come novellato dalla l. n. 228 del 2012, sicché, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato.

    Quando il ricorso è improcedibile per difetto di valida procura e l'attività processuale è imputabile al solo difensore, l'ulteriore contributo unificato previsto dalla norma grava sul difensore, se dovuto.

Massime di principio

  • La procura speciale per il ricorso per cassazione deve recare la sottoscrizione della parte conferente, autografa o digitale, oltre all'autenticazione del difensore. La sola firma digitale del difensore per autentica, in assenza della sottoscrizione della parte, non conferisce il potere rappresentativo.
  • Nel ricorso nativo digitale, l'allegazione della procura alla PEC di notifica o il suo inserimento nella busta telematica di deposito può realizzare la congiunzione materiale tra procura e ricorso, ma non supplisce alla mancanza della sottoscrizione della parte.
  • Il difetto di valida procura speciale depositata insieme al ricorso per cassazione ne determina l'improcedibilità e non può essere sanato mediante il successivo deposito di una procura sottoscritta dalla parte, poiché il requisito deve sussistere prima della notificazione e del deposito dell'impugnazione.
  • Se l'impugnazione è proposta dal difensore senza effettivo conferimento della procura, l'attività processuale non è imputabile alla parte apparentemente rappresentata e resta riferibile al difensore; in tale ipotesi le spese del giudizio di legittimità possono essere poste a carico del difensore.
  • Quando l'improcedibilità per difetto di valida procura deriva da attività processuale imputabile esclusivamente al difensore, anche la dichiarazione sull'ulteriore contributo unificato, se dovuto, riguarda il difensore e non la parte apparentemente rappresentata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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