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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03944/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura, finita in una profonda buca non visibile e non segnalata presente sul manto di una strada provinciale. Il Tribunale, in appello, aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda, ritenendo non provata in modo certo ed inequivoco l'effettiva entità dei danni materiali lamentati, sulla base della documentazione prodotta. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la nullità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avrebbe trascurato l'intero compendio documentale acquisito, idoneo a dimostrare i danni al veicolo, e avrebbe contraddittoriamente affermato di non disporre del fascicolo d'ufficio pur dichiarando di poter decidere sulla base della documentazione disponibile; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. in punto spese, assumendo che, se accolto il primo motivo, sarebbe stata illegittima la condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non deducesse un vero omesso esame di un fatto storico decisivo, ma mirasse in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e della congruità della motivazione, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il giudice d'appello aveva esaminato la documentazione prodotta nei fascicoli di parte e che l'eventuale mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado era irrilevante, poiché la società non aveva comunque provato in modo sufficiente le conseguenze dannose concretamente subite e non poteva supplire alle lacune istruttorie con la liquidazione equitativa. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito perché proposto in via condizionata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Il sindacato di legittimità riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la valutazione delle prove o di ottenere un nuovo esame del merito; l'omesso esame di singoli elementi istruttori non basta se il fatto storico è stato comunque considerato.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; il motivo sulle spese è stato ritenuto assorbito dall'inammissibilità del primo motivo.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato solo come norma sulla regolazione delle spese, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo quando sia omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare l'omessa o non corretta valutazione di documenti o prove.
  • La censura che mira a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o a contestare la sufficienza della motivazione è inammissibile in cassazione quando il giudice di merito abbia comunque esaminato il fatto e motivato in modo non apparente.
  • In materia risarcitoria, il danneggiato deve provare non solo il fatto generatore della responsabilità, ma anche l'effettiva esistenza e consistenza delle conseguenze dannose lamentate; in difetto, la liquidazione equitativa non può colmare lacune probatorie non altrimenti superate.
  • Se il primo motivo di ricorso è dichiarato inammissibile, resta assorbita la censura relativa alla regolazione delle spese formulata in via dipendente dall'accoglimento del primo motivo.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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