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Ordinanza

Ordinanza n. 363/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima) n. 9792 del 27 maggio 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202604908

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR per il Lazio n. 9792 del 27 maggio 2026, oggetto di appello con domanda cautelare

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il privato ha proposto appello per la riforma della sentenza del TAR e ha chiesto l'autorizzazione alla notificazione dell'appello per pubblici proclami, considerando la presenza di controinteressati. Il Consiglio di Stato ha ritenuto astrattamente giustificata la modalità notificatoria richiesta, precisando tuttavia che la verifica della ritualità dell'appello e della fondatezza delle pretese resta riservata alla successiva fase decisoria. La questione specificamente esaminata riguarda le forme e gli adempimenti necessari per perfezionare la notificazione per pubblici proclami nel processo amministrativo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha autorizzato la notificazione dell'appello per pubblici proclami, subordinandola, a pena di improcedibilità, al deposito di copia integrale dell'appello presso la casa comunale di Roma, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della difesa dell'appello, dell'elenco nominativo dei controinteressati e del decreto, nonché alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di un estratto contenente le conclusioni, una sintesi dei motivi e l'indicazione puntuale degli atti impugnati e del bando di riferimento. Ha assegnato dieci giorni dalla comunicazione per perfezionare gli adempimenti e ulteriori dieci giorni per depositarne l'attestazione. I costi sono stati posti a carico della parte appellante, compresi quelli documentati sostenuti dal Ministero per la pubblicazione sul sito. Il giudice ha chiarito che, quando la parte chiede espressamente i pubblici proclami, non è disapplicabile l'art. 150, comma 3, c.p.c., richiamato dagli artt. 39 e 41 c.p.a.; l'art. 52 c.p.a. disciplina invece forme speciali di notificazione ordinate dal giudice, ulteriori e non sostitutive della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La camera di consiglio per la domanda cautelare sarà fissata soltanto dopo il perfezionamento della notificazione.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa, insieme agli artt. 41 e 52 c.p.a., per la disciplina della notificazione per pubblici proclami nel processo amministrativo.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per le modalità della notificazione per pubblici proclami e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Riguarda le forme speciali di notificazione ordinate dal giudice, che possono aggiungersi ma non sostituire la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale richiesta per i pubblici proclami.

  • art. 150, commi 1 e 3, c.p.c.

    Il comma 3 non può essere disapplicato quando la parte chieda espressamente la notificazione per pubblici proclami; la procedura comprende il deposito presso la casa comunale e la pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale.

  • art. 151 c.p.c.

    Richiamato quale disposizione integrativa sulle forme della notificazione autorizzata dal giudice.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Indicato come fondamento della sanzione di improcedibilità in caso di mancato perfezionamento degli adempimenti notificatori prescritti.

  • art. 95, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la conseguenza processuale dell'improcedibilità collegata agli adempimenti di notificazione dell'appello.

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    La camera di consiglio per l'esame della domanda cautelare sarà fissata dopo il perfezionamento della notificazione per pubblici proclami.

Massime di principio

  • Quando la parte chiede espressamente la notificazione per pubblici proclami nel processo amministrativo, non può essere disapplicato l'art. 150, comma 3, c.p.c., richiamato dal combinato disposto degli artt. 39 e 41 c.p.a.; devono quindi essere effettuati gli adempimenti di pubblicazione previsti, inclusa la pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  • L'art. 52 c.p.a. disciplina forme speciali di notificazione ordinate dal giudice che si aggiungono agli adempimenti propri della notificazione per pubblici proclami, senza sostituire la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere concessa in presenza di una giustificazione astratta della richiesta, ma non comporta né la verifica definitiva della ritualità dell'appello né un giudizio anticipato sulla fondatezza delle pretese.
  • Se gli adempimenti prescritti per la notificazione per pubblici proclami non sono perfezionati nel termine assegnato, il ricorso può essere dichiarato improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 95, comma 4, c.p.a.
  • Quando l'appello contiene una domanda cautelare, la camera di consiglio può essere fissata soltanto dopo il perfezionamento della notificazione per pubblici proclami autorizzata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàTutela cautelare

Testo integrale

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