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Sentenza

Sentenza del 24/03/2016 n. 5831 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello incidentale per asserita carenza di legittimazione passiva e attiva. La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa a IRAP, IRPEG e IVA per l’anno 2000, contestata dalla società per vizi propri, in particolare per nullità della notificazione. Secondo il giudice regionale, la legittimazione spettava esclusivamente al concessionario della riscossione. L’Agenzia ha sostenuto invece di avere il diritto di partecipare e impugnare la decisione anche quando sono contestati vizi della cartella o della sua notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo erronea l’esclusione dell’Amministrazione dal giudizio. Ha affermato che, nelle controversie relative a vizi della notificazione della cartella, non è necessario il litisconsorzio tra ente impositore e concessionario, ma l’ente titolare del credito tributario è legittimato a partecipare al giudizio e a proporre impugnazione nei diversi gradi. Il ricorso incidentale condizionato della società, relativo all’omesso invito al versamento prima dell’iscrizione a ruolo, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10

    La disposizione è stata richiamata con riferimento alla legittimazione processuale dell’ente impositore nel processo tributario. La Corte ha ritenuto che l’Agenzia delle Entrate sia legittimata a partecipare e impugnare anche una controversia riguardante vizi propri della cartella o della sua notificazione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6

    La norma è stata invocata dalla contribuente per sostenere che, prima dell’iscrizione a ruolo delle imposte liquidate, avrebbe dovuto essere inviato un invito al versamento. La Corte non ha esaminato la questione, ritenendola assorbita dall’accoglimento del ricorso principale, e ne ha rimesso l’esame al giudice del rinvio.

  • Cass. n. 9762 del 2014

    In tema di disciplina della riscossione delle imposte mediante iscrizione nei ruoli, nell’ipotesi di giudizio relativo a vizi dell’atto afferenti il procedimento di notifica della cartella, non sussiste litisconsorzio necessario tra l’Amministrazione Finanziaria ed il Concessionario alla riscossione.

    Il concessionario non è l’unico soggetto legittimato nel giudizio: l’ente titolare del credito tributario conserva la legittimazione processuale, mentre il concessionario può chiamare in causa l’ente impositore se non vuole rispondere delle conseguenze della lite.

  • Cass., Sezioni Unite, 25 luglio 2007, n. 16412

    Il precedente è richiamato a sostegno del principio secondo cui, nelle controversie sulla cartella e sulla relativa notificazione, non è necessario il litisconsorzio tra ente impositore e concessionario e deve essere riconosciuto a entrambi il diritto di impugnare nei diversi gradi del processo tributario.

Massime di principio

  • Quando il contribuente contesta vizi propri della cartella o della sua notificazione, l’ente impositore e il concessionario della riscossione non devono necessariamente partecipare insieme al giudizio.
  • L’ente titolare del credito tributario mantiene la legittimazione a partecipare al processo e a impugnare le decisioni, anche se il vizio contestato riguarda direttamente l’attività del concessionario.
  • Il concessionario può essere il soggetto principalmente responsabile dei vizi della notificazione, ma ciò non esclude la legittimazione processuale dell’Amministrazione finanziaria.
  • Le questioni non esaminate dal giudice di legittimità perché assorbite devono essere valutate dal giudice del rinvio, con pieno contraddittorio tra le parti.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente sulla validità della cartella o sull’omesso invito al versamento: stabilisce soltanto il corretto assetto processuale e rimette le ulteriori questioni al giudice competente.

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