Ordinanza n. 2552/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del decreto 18 febbraio 2026, comunicato alla ricorrente dott.ssa Bruno via mail in data 20 febbraio 2026, nella parte in cui limita la conferma della dott.ssa Beatrice Bruno nell’incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di Bergamo alla data del 28 ottobre 2026, anziché alla data del 28 ottobre 2029 come richiesto dalla ricorrente e come previsto ex art. 18 d.lgs. 116/2017; - della precedente delibera del Csm (prot. 359/GP/2025, assunta nella seduta del 28 gennaio 2026, comunicata al Tribunale di Bergamo in data 2 febbraio 2026 e in tale data comunicata via mail alla ricorrente dott.ssa Bruno, nella parte in cui limita la conferma della dott.ssa Beatrice Bruno nell’incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di Bergamo alla data del 28 ottobre 2026, anziché alla data del 28 ottobre 2029 come richiesto dalla dr.ssa Bruno e come previsto ex art. 18 d.lgs. 116/2017; - del decreto 18 febbraio 2026, comunicato alla ricorrente dott.ssa Colonna via mail in data 20 febbraio 2026, nella parte in cui limita la conferma della dott.ssa Manuela Simona Colonna nell’incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di Bergamo alla data del 26 ottobre 2027, anziché alla data del 28 ottobre 2029 come richiesto dalla dott.ssa Colonna e come previsto ex art. 18 d.lgs. 116/2017; - della precedente delibera del Csm (prot. 358/GP/2025), assunta nella seduta del 28 gennaio 2026, comunicata al Tribunale di Bergamo in data 2 febbraio 2026 e in tale data comunicata via mail alla ricorrente dott.ssa Colonna, nella parte in cui limita la conferma della dott.ssa Manuela Simona Colonna nell’incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di Bergamo alla data del 26 ottobre 2027, anziché alla data del 28 ottobre 2029 come richiesto dalla dott.ssa Colonna e come previsto ex art. 18 d.lgs. 116/2017; - del decreto 18 febbraio 2026, comunicato alla ricorrente dott.ssa Cremonesi via mail in data 20 febbraio 2026, nella parte in cui limita la conferma della dott.ssa Cristina Cremonesi nell’incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di Bergamo alla data del 28 ottobre 2027, anziché alla data del 28 ottobre 2029 come richiesto dalla dott.ssa Cremonesi e come previsto ex art. 18 d.lgs. 116/2017; - della precedente delibera del Csm (prot. 360/GP/2025), assunta nella seduta del 28 gennaio 2026, comunicata al Tribunale di Bergamo in data 2 febbraio 2026 e in tale data comunicata via mail alla ricorrente dott.ssa Cremonesi, nella parte in cui limita la conferma della dott.ssa Cristina Cremonesi nell’incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di Bergamo alla data del 28 ottobre 2027, anziché alla data del 28 ottobre 2029 come richiesto dalla dott.ssa Cremonesi e come previsto ex art. 18 d.lgs. 116/2017;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere del Consiglio superiore della magistratura e decreti del 18 febbraio 2026 che hanno limitato la conferma delle ricorrenti nell'incarico di giudice onorario di pace a date anteriori al 28 ottobre 2029
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, le delibere del Consiglio superiore della magistratura del 28 gennaio 2026 e i conseguenti decreti del 18 febbraio 2026, nella parte in cui hanno limitato la loro conferma nell'incarico di giudice onorario di pace presso la sede di Bergamo. Una ricorrente è stata confermata sino al 28 ottobre 2026, mentre le altre due sino, rispettivamente, al 26 e al 28 ottobre 2027, anziché sino al 28 ottobre 2029, termine ritenuto dalle interessate previsto dall'art. 18 d.lgs. 116/2017. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto della domanda cautelare e della ritenuta giurisdizione e competenza del TAR.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. In particolare, ha rilevato che i provvedimenti impugnati avrebbero prodotto effetti non prima di sei mesi dalla data dell'udienza cautelare del 29 aprile 2026, escludendo così l'urgenza della tutela. Ha inoltre osservato che il pregiudizio lamentato avrebbe avuto natura esclusivamente economica e sarebbe stato suscettibile di ristoro per equivalente. La controversia non è stata definita nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
Le ricorrenti hanno invocato tale disposizione quale base del diritto alla conferma nell'incarico sino al 28 ottobre 2029; l'ordinanza cautelare non esamina nel merito la fondatezza di tale interpretazione.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il TAR ha ravvisato l'assenza del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, il periculum in mora non sussiste quando gli effetti lesivi dei provvedimenti impugnati non siano imminenti, ma destinati a prodursi soltanto dopo un significativo intervallo temporale rispetto alla decisione cautelare.
- Il pregiudizio esclusivamente economico, quando sia suscettibile di integrale ristoro per equivalente, non integra di regola un periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione cautelare dell'atto amministrativo.
- La mancanza del periculum in mora è sufficiente a respingere la domanda cautelare senza necessità di definire, in tale fase, la fondatezza delle censure di merito.
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