Cassazione Civile, Ordinanza n. 20959/2026 del 20/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionaria)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo fallimentare, proposta da una società cessionaria di crediti originariamente vantati da una banca, per diverse poste che la ricorrente qualificava in prededuzione o in chirografo: finanziamenti erogati in funzione e in esecuzione di un precedente concordato preventivo in continuità, saldi debitori di conti tecnici aperti dopo l’omologazione, e un credito da garanzia personale (lettera di patronage) rilasciata in favore di una società partecipata. Il giudice delegato aveva rigettato l’ammissione; l’opposizione ex artt. 98-99 l.fall. era stata a sua volta respinta dal Tribunale, che aveva ritenuto, tra l’altro, che i crediti da finanziamento fossero stati esdebitati per effetto della chiusura del concordato, che la rinegoziazione dei crediti originari mediante accordo successivo ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. fosse inammissibile e non opponibile alla massa perché non autorizzata, e che la lettera di patronage, riqualificata come fideiussione, fosse inefficace per decadenza semestrale ex art. 1957 c.c. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi: ha dedotto, tra l’altro, violazione del litisconsorzio necessario nei confronti della banca cedente; vizi motivazionali sulla chiusura del concordato; errata ripartizione dell’onere della prova circa il pagamento/estinzione dei crediti e rilevanza di una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.; errata interpretazione del decreto di chiusura del concordato; confusione tra fase di chiusura e fase esecutiva; illegittima qualificazione e inefficacia dell’accordo del 27.3.2017; erronea qualificazione della lettera di patronage come fideiussione. Il fallimento ha resistito, chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo l’ottavo motivo, rigettando il primo, il secondo, il quarto, il settimo, il nono e il decimo; ha dichiarato inammissibili il terzo e l’undicesimo; ha dichiarato assorbiti il quinto e il sesto. Ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Vercelli in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto fondato il rilievo secondo cui l’accordo del 27.3.2017 non costituiva una inammissibile modifica postuma del piano concordatario, perché la procedura di concordato era già chiusa ex art. 181 l.fall.: si trattava invece di un nuovo accordo negoziale concluso dalla debitrice ormai tornata in bonis, idoneo a generare nuove obbligazioni, con il correlato tema della loro opponibilità e collocazione concorsuale da riesaminare. Ha invece escluso il litisconsorzio necessario della banca cedente, ha ritenuto non meritevoli di accoglimento i profili di nullità della motivazione, ha considerato inammissibili o generici i motivi sulla prededuzione e sulla qualificazione della lettera di patronage, e ha affermato che i nuovi crediti sorti nella fase esecutiva del concordato non beneficiano della prededuzione.
Norme richiamate
legittima all’opposizione allo stato passivo il solo creditore interessato; non è configurabile litisconsorzio necessario del cedente del credito ceduto.
prevede la possibilità di intervento tempestivo degli interessati, ma non fonda un litisconsorzio necessario del dante causa del cessionario.
richiamato dal ricorrente per il preteso litisconsorzio necessario, ma ritenuto non decisivo.
richiamato dal ricorrente per il preteso litisconsorzio necessario, ma escluso nel caso concreto.
richiamato dal ricorrente per il preteso litisconsorzio necessario, ma non ritenuto pertinente.
i motivi di nullità della motivazione sono respinti perché la motivazione del decreto non presenta i gravi vizi denunciati.
la ricognizione di debito è opponibile alla massa se ha data certa anteriore al fallimento, ma nel caso concreto la questione resta assorbita dall’erroneo presupposto di inopponibilità dell’accordo a monte.
richiamato per il riparto dell’onere della prova; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con la ratio decidendi.
richiamati in relazione alla prova presuntiva; il motivo è inammissibile perché non si confronta con la decisione di merito.
invocati per l’interpretazione del decreto di chiusura e dell’accordo del 27.3.2017; la censura è stata accolta solo in parte sul punto decisivo della natura non modificativa dell’accordo successivo.
art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.
non può essere utilizzato, nel caso di specie, per qualificare come inopponibile alla massa un accordo concluso dopo la chiusura del concordato; il Tribunale ha errato nel trattarlo come modifica postuma del piano.
richiamato dalla ricorrente nella doglianza sulla distinzione tra chiusura del concordato e fase esecutiva.
la procedura di concordato si chiude con il decreto di esecuzione/chiusura; dopo tale momento la debitrice è tornata in bonis e può stipulare nuovi accordi.
richiamato per distinguere la fase esecutiva del concordato dalla sua chiusura.
richiamato per i finanziamenti autorizzati nella fase concordataria e per l’ipotesi di nuova finanza; la Corte esclude che l’accordo successivo debba essere trattato come modifica del piano approvato.
richiamato nel motivo sulla prededuzione; la Corte osserva che, trattandosi di crediti nuovi sorti nella fase esecutiva, la prededuzione non spetta.
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla natura e sorte dei crediti; non è decisivo ai fini dell’accoglimento.
richiamato per la dedotta decadenza della garanzia; il motivo sulla qualificazione della lettera di patronage è stato dichiarato inammissibile.
base formale delle censure di legittimità, articolate in violazioni di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il litisconsorzio necessario non si estende al cedente del credito quando l’opposizione è proposta dal cessionario che si è insinuato al passivo: legittimato è il soggetto attuale titolare del credito.
- La ricognizione di debito può essere opposta alla massa fallimentare se dotata di data certa anteriore al fallimento; tuttavia, la sua rilevanza va valutata in coerenza con la qualificazione giuridica dell’accordo che la contiene e con la sua opponibilità alla procedura.
- Dopo la chiusura del concordato preventivo ex art. 181 l.fall., la debitrice tornata in bonis può concludere nuovi accordi negoziali con i creditori; tali accordi non vanno automaticamente letti come modifiche postume del piano concordatario già omologato.
- Se un accordo successivo al concordato genera nuove obbligazioni, la loro prededucibilità non può essere affermata in via automatica solo perché collegate a rapporti originariamente sorti nel concordato; occorre verificare la loro effettiva genesi e il loro nesso con la procedura.
- Le censure di legittimità che si limitano a sollecitare una nuova valutazione del merito, o che non si confrontano con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, sono inammissibili.
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