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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03846/2025 del 15/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2015 emesso dalla concessionaria per conto del Comune di Giugliano di Napoli nei confronti di un ente proprietario di immobili. In primo grado il ricorso dell’ente era stato accolto sia per difetto di motivazione dell’atto impositivo, sia perché gli immobili erano stati ritenuti aventi natura di alloggi sociali, con conseguente esenzione IMU. La concessionaria ha proposto appello, ma dalla sentenza di legittimità risulta che non aveva censurato la prima ratio decidendi relativa alla carenza di motivazione. L’ente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione del giudicato interno, dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe riformato la decisione anche sulla motivazione dell’avviso senza che vi fosse specifico appello sul punto, pronunciando oltre il devoluto; (2) violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte tributaria ritenuto non provata la circostanza che gli immobili non avessero le caratteristiche degli alloggi sociali, nonostante tale fatto fosse stato allegato e non contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo formato il giudicato interno sulla statuizione di primo grado relativa al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, poiché l’appello della concessionaria non aveva investito quella autonoma ratio decidendi. Di conseguenza, il giudice di appello non poteva esaminare il merito dell’esenzione IMU. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e, dichiarata inammissibile l’appello della concessionaria, è rimasta ferma la decisione di primo grado favorevole all’ente contribuente. Le spese di appello e di legittimità sono state poste a carico della controricorrente e del Comune intimato, in solido.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    termine di quaranta giorni

    Il controricorso depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso è tardivo e improcedibile; non può essere esaminato dalla Corte.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato per denunciare la nullità della sentenza o del procedimento, in particolare per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di appello non può pronunciarsi su questioni non devolute dall’impugnazione; la decisione oltre il devoluto viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati secondo il principio di non contestazione.

  • art. 2909 c.c.

    Una ratio decidendi non impugnata si consolida in giudicato interno e preclude la riforma della sentenza su quel punto.

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte ha cassato senza rinvio dichiarando inammissibile l’appello, poiché la causa non poteva essere decisa nel merito dal giudice di legittimità in presenza del giudicato interno formatosi sulla statuizione non impugnata.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere il dispositivo, l’impugnazione è ammissibile solo se investe tutte le rationes; la mancata censura anche di una sola determina il consolidamento del relativo capo per giudicato interno.
  • Il giudice dell’appello non può riesaminare una statuizione coperta da giudicato interno, né può riformare la decisione su basi di merito quando l’impugnazione non abbia aggredito la ratio che sorregge autonomamente la sentenza di primo grado.
  • In presenza di una decisione di appello resa nonostante l’inammissibilità dell’impugnazione per mancata censura di una ratio decisiva autonoma, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio e dichiarare inammissibile l’appello.
  • La tardività del controricorso rispetto al termine di cui all’art. 370 c.p.c. comporta la sua improcedibilità, con conseguente impossibilità di tenerne conto nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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