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Ordinanza

Ordinanza n. 4/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia e adozione delle opportune misure cautelari - della determinazione del Comune di Locri n.-OMISSIS- del 17/10/2025 pubblicata in pari data- Settoriale n-OMISSIS- emessa dal Comune di Locri avente ad oggetto “Avviso Pubblico per la presa in carico e l'ammissione all'integrazione retta rivolta all'utenza che intende usufruire dei servizi socio assistenziali residenziali, semiresidenziali e domiciliari di ambito valere su FNPS, FRPS e FNA, per l'annualità 2025” - Rettifica Determina n.-OMISSIS- del 02/07/2025 e approvazione Graduatoria Prima e Seconda finestra temporale”; -nonché dell'atto presupposto, determinazione del Comune di Locri n. -OMISSIS-del 23/01/2025 e pubblicata in pari data- settoriale n. 10, avente ad oggetto l’approvazione dello “Avviso Pubblico per la presa in carico e l’ammissione all'integrazione retta rivolta all'utenza che intende usufruire dei servizi socio assistenziali residenziali, semiresidenziali e domiciliari di ambito a valere su FNPS, FRPS E FNA, per l'annualità 2025”.

Giustizia amministrativa202500704

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione del Comune di Locri di rettifica dell'avviso pubblico e approvazione delle graduatorie relative all'integrazione della retta per servizi socio-assistenziali, nonché l'avviso pubblico presupposto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso pubblico e la successiva determinazione di rettifica e approvazione delle graduatorie, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Con il primo motivo ha contestato l'assenza di una preventiva valutazione da parte dell'UVM e ha invocato l'esigenza di garantire la continuità assistenziale, richiamando la legge n. 833/1978, il D.M. n. 70/2015 e il D.M. n. 77/2022. Con il secondo motivo ha dedotto la genericità dei requisiti e dei criteri di ammissione e di erogazione della compartecipazione. Con il terzo motivo ha contestato l'insufficienza delle risorse disponibili e l'erroneo computo delle risorse assegnate all'Ambito territoriale di Locri, richiamando anche assegnazioni riferite ad annualità diverse dal 2025. Il Comune ha inoltre formulato eccezioni di rito, la cui disamina è stata riservata alla fase di merito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto prima facie carente il fumus boni iuris e ha rigettato l'istanza cautelare, riservando alla fase di merito l'esame delle eccezioni processuali dell'amministrazione. Quanto al primo motivo, ha osservato che l'esito della procedura aveva qualificato il ricorrente come "Idoneo con riserva – non finanziabile", circostanza dalla quale si desumeva l'inserimento tra i soggetti potenzialmente ammessi, salva la valutazione dell'UVM, ma la mancata erogazione del beneficio dipendeva dall'insufficienza delle risorse e non dall'assenza della valutazione. Ha inoltre escluso la pertinenza dei richiami alla disciplina sanitaria e ospedaliera, rilevando che la controversia concerne prestazioni socio-assistenziali disciplinate, sul piano statale, dalla legge n. 328/2000 e, sul piano regionale, dalla legge regionale n. 23/2003 e dal Regolamento regionale n. 22/2019. Quanto al secondo motivo, pur rilevando dubbi di ammissibilità poiché l'avviso non aveva impedito la partecipazione del ricorrente, il TAR ha ritenuto non manifestamente fondata la censura di genericità: l'avviso richiamava i requisiti della D.G.R. n. 503/2019 e delle Linee guida FNA e indicava le modalità di compartecipazione, inclusa la rilevanza dell'ISEE. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto non ammissibile la censura sull'insufficienza delle risorse per la mancata impugnazione degli atti regionali di quantificazione e ripartizione dei fondi e degli atti dell'Ambito relativi alla distribuzione delle risorse tra le attività istituzionali. Ha comunque rilevato che la contestazione sull'erroneo computo delle risorse non appariva adeguatamente fondata, perché comprendeva assegnazioni riferite ad annualità diverse dal 2025. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato il fumus boni iuris e ha rigettato l'istanza per la sua carenza prima facie.

  • legge n. 833/1978

    Richiamata dal ricorrente a sostegno della continuità assistenziale, ma ritenuta riferibile al diverso settore sanitario e non decisiva per le prestazioni socio-assistenziali oggetto di causa.

  • D.M. n. 70/2015

    Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto attinente all'assistenza ospedaliera e non al settore socio-assistenziale.

  • D.M. n. 77/2022

    Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto attinente alle prestazioni sanitarie e non alla disciplina socio-assistenziale controversa.

  • legge n. 328/2000

    Indicata dal TAR come fonte statale di disciplina del settore socio-assistenziale.

  • legge regionale Calabria n. 23/2003

    Indicata come fonte regionale primaria della disciplina socio-assistenziale.

  • Regolamento regionale Calabria n. 22/2019

    Indicato come fonte regionale secondaria della disciplina socio-assistenziale.

  • D.G.R. n. 503/2019 e s.m.i., Allegato 1

    Richiamata dall'avviso quale fonte dei requisiti di ammissione; il richiamo è stato ritenuto sufficiente a escludere, prima facie, la genericità dei criteri.

  • Linee guida FNA

    Richiamate dall'avviso per i requisiti di ammissione e ritenute rilevanti ai fini della determinatezza dei criteri.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Base normativa per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, a fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando una procedura per l'accesso a prestazioni socio-assistenziali colloca l'interessato tra gli idonei con riserva ma non finanziabili, la mancata erogazione del beneficio può essere imputata all'incapienza delle risorse e non all'eventuale mancata preventiva valutazione dell'unità di valutazione multidimensionale, se tale valutazione costituisce una fase successiva e condizionata all'effettiva finanziabilità.
  • Le esigenze di continuità assistenziale riferite a prestazioni socio-assistenziali devono essere valutate alla luce della disciplina specifica dei servizi sociali e non possono essere automaticamente fondate su norme relative all'erogazione delle prestazioni sanitarie e all'assistenza ospedaliera.
  • Un avviso pubblico non è prima facie generico quando individua i requisiti mediante il rinvio a fonti normative e amministrative determinate e specifica le modalità di compartecipazione, compresa la rilevanza dell'ISEE.
  • La contestazione dell'insufficienza delle risorse destinate a una procedura di ambito territoriale può risultare inammissibile, in sede di impugnazione degli atti applicativi, se non sono stati impugnati gli atti presupposti regionali e dell'ambito che hanno quantificato, ripartito e destinato le risorse.
  • Nel giudizio cautelare, quando il fumus boni iuris appare carente sulla base di una valutazione sommaria dei motivi, l'istanza di sospensione deve essere rigettata, anche qualora le eccezioni di rito siano riservate alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiServizi pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

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