Ordinanza n. 8/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in pari data, con cui il Comandante del 7° Reggimento Alpini ha RIGETTATO L'ISTANZA presentata dal Ricorrente in data 05/11/2025, volta ad ottenere L'ESONERO DAI SERVIZI NOTTURNI PER L'ASSISTENZA AL CONIUGE DISABILE ai sensi della Legge n. 104/1992; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi incluse le circolari interne richiamate nel provvedimento di diniego e, in particolare, la lettera prot. n. -OMISSIS- dell'-OMISSIS- dello Stato Maggiore della Difesa e la lettera prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- del -OMISSIS- di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'esonero dai servizi notturni richiesto per l'assistenza al coniuge disabile
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comandante del 7° Reggimento Alpini ha rigettato l'istanza di esonero dai servizi notturni, proposta ai sensi della legge n. 104/1992 per assistere il coniuge disabile, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il diniego era fondato sull'assenza, in capo al coniuge, della condizione di handicap con connotazione di gravità prevista dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, requisito ritenuto dall'Amministrazione necessario per il beneficio. Il ricorrente ha contestato tale interpretazione, deducendo la violazione dell'art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 151/2001 e dell'art. 11, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 66/2003, poiché tali disposizioni prevedono l'esonero dal lavoro notturno per il lavoratore che abbia a proprio carico una persona disabile ai sensi della legge n. 104/1992 senza distinguere tra handicap grave e non grave. Il Collegio ha rilevato il contrasto giurisprudenziale sul punto, richiamando orientamenti favorevoli all'esonero anche in assenza di gravità e l'opposto indirizzo del Consiglio di Stato espresso con sentenza n. 4847/2023.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente il fumus boni iuris in quanto l'art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 151/2001 non contiene il requisito della gravità della disabilità e non consente di introdurlo in via interpretativa. Il riferimento alla persona disabile posta 'a proprio carico' non è stato ritenuto equivalente alla condizione di handicap grave. Il Collegio ha privilegiato l'interpretazione letterale della disposizione, conforme alla pronuncia della Corte di cassazione n. 12649/2023 e a parte della giurisprudenza amministrativa, osservando che, quando il legislatore ha inteso richiedere la gravità, lo ha previsto espressamente per altri benefici della legge n. 104/1992. È stato inoltre valorizzato il pericolo nel ritardo, ravvisato nella necessità di garantire senza soluzione di continuità l'assistenza quotidiana al coniuge disabile. Il provvedimento di diniego è stato sospeso e il Ministero della Difesa è stato obbligato a riesaminare l'istanza applicando i criteri indicati nell'ordinanza. È stata fissata l'udienza pubblica per il merito e il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, per le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e accolto la domanda di sospensione.
art. 53, comma 3, d.lgs. 151/2001
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore <che abbia a proprio carico un soggetto disabile> ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
La disposizione non richiede che la persona disabile assistita versi in una condizione di gravità; il requisito della gravità non può essere introdotto in via interpretativa.
art. 11, comma 2, lettera c), d.lgs. 66/2003
Prevede l'esonero dall'obbligo di lavoro notturno per il lavoratore che abbia a proprio carico una persona riconosciuta disabile ai sensi della legge n. 104/1992, senza la distinzione tra handicap grave e non grave ritenuta applicabile dall'Amministrazione.
art. 3, commi 1 e 3, l. 104/1992
Distingue la condizione di disabilità dalla condizione di handicap grave; tale distinzione non può essere utilizzata per aggiungere il requisito della gravità all'esonero dal lavoro notturno previsto dall'art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 151/2001.
art. 33 l. 104/1992
Il legislatore ha previsto espressamente il requisito della gravità per altri benefici, confermando, secondo il TAR, che tale requisito non opera per l'esonero dal lavoro notturno in assenza di un'esplicita previsione.
Massime di principio
- Ai fini dell'esonero dal lavoro notturno previsto dall'art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 151/2001, il riferimento al lavoratore che abbia a proprio carico una persona disabile ai sensi della legge n. 104/1992 non richiede, in base al tenore letterale della disposizione, che la disabilità presenti la connotazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
- L'Amministrazione non può introdurre, per via interpretativa o mediante circolari interne, il requisito della gravità della disabilità quale condizione per l'esonero dal lavoro notturno quando tale requisito non è previsto dalla disposizione legislativa applicabile.
- Quando la normativa sui benefici in favore delle persone disabili richiede la connotazione di gravità, tale requisito deve risultare da un'espressa previsione legislativa; in difetto, non è consentita un'interpretazione restrittiva della tutela riconosciuta al lavoratore e alla persona assistita.
- In sede cautelare, la necessità di assicurare la continuità dell'assistenza quotidiana a una persona disabile può integrare il pericolo nel ritardo necessario per sospendere il diniego dell'esonero dal lavoro notturno e imporre il riesame dell'istanza.
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