Ordinanza n. 5/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del decreto -OMISSIS- del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, notificato il successivo 8 febbraio 2022, con il quale l'infermità “Disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti” contratta dal ricorrente non è stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio, nonché annullamento degli atti tutti antecedenti (in particolare del parere contrario al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità “disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti” espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio nella seduta n. 2554 del 2.11.2021), preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento; e per ogni ulteriore, consequenziale statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità psichica
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con il quale l'Amministrazione ha negato il riconoscimento come dipendente da causa di servizio dell'infermità denominata "Disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti", nonché il presupposto parere contrario espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire dall'Amministrazione tutti gli atti e i documenti sulla cui base è stato emanato il provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando all'Amministrazione di depositare tutti gli atti e i documenti posti a fondamento del decreto impugnato e del relativo procedimento, entro venti giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. Sono stati lasciati salvi gli ordinari termini per il deposito di memorie e documenti in vista dell'udienza di merito. La Segreteria è stata incaricata della comunicazione dell'ordinanza e dell'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli adempimenti processuali nei confronti dell'Amministrazione.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale fondamento del potere istruttorio del giudice amministrativo di ordinare il deposito degli atti e documenti necessari per la decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute del ricorrente.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ritiene necessari per la decisione gli atti e i documenti posti a fondamento del provvedimento impugnato, può ordinare all'amministrazione il loro deposito entro un termine assegnato, rinviando la definizione del merito.
- L'ordinanza istruttoria non anticipa la valutazione sulla legittimità del provvedimento impugnato né determina l'esito della domanda di annullamento.
- In presenza di dati relativi alla salute, il giudice può disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori elementi identificativi della parte interessata quando ciò sia necessario a tutelarne i diritti o la dignità.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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