Ordinanza n. 8/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - dell'atto avente protocollo -OMISSIS- del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare e notificato al ricorrente in data 17.03.2022 recante l'irrogazione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari; di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale; per l’accertamento del diritto del ricorrente all' annullamento della sanzione ed alla riammissione in servizio oltre alla ricostruzione della carriera e restituzione degli emolumenti non percepiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto del Ministero della Difesa recante l'irrogazione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'atto del Ministero della Difesa notificato il 17 marzo 2022, con cui gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione. Ha chiesto l'annullamento della sanzione, la riammissione in servizio, la ricostruzione della carriera e la restituzione degli emolumenti non percepiti. Il TAR, ritenendo necessari ulteriori elementi per decidere, ha disposto che l'Amministrazione depositi i documenti numerati da 1 a 19 indicati nella relazione finale dell'ufficiale inquirente, nonché gli eventuali ulteriori atti presupposti del provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a. Il Ministero della Difesa dovrà depositare entro 20 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza la documentazione indicata nella relazione finale dell'ufficiale inquirente e gli eventuali ulteriori atti presupposti della sanzione. Restano fermi gli ordinari termini per il deposito di memorie e documenti in vista dell'udienza di merito. L'ordinanza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per l'acquisizione della documentazione necessaria alla trattazione del ricorso.
art. 65, comma 3, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base del potere istruttorio esercitato dal TAR per ordinare all'Amministrazione il deposito di documenti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato come fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando la documentazione amministrativa necessaria per decidere non è integralmente disponibile, il giudice amministrativo può disporre, anche nei confronti dell'amministrazione non costituita, il deposito degli atti presupposti e della documentazione specificamente individuata, fissando un termine per l'adempimento e lasciando fermi i termini ordinari per le difese in vista dell'udienza di merito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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