Cassazione Penale, Sentenza n. 1766/2025 del 15/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Montalto ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Messina che aveva rigettato l'appello avverso la decisione del GIP di Patti che aveva respinto la revoca del sequestro preventivo di un fucile da caccia. Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 21 lett. g) e 30 lett. d) del D.P.R. 157/1992 e dell'art. 11 lett. f) della legge 394/1991, sostenendo che il sequestro era stato effettuato mentre l'arma era trasportata scarica nel bagagliaio durante una giornata di caccia, in luogo distante dal centro abitato e fuori dal perimetro del Parco; ha inoltre contestato l'erronea valutazione degli elementi probatori, allegando una consulenza e testimonianze che a suo avviso dimostravano l'assenza della condotta illecita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il principio che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse ai sensi dell'art. 322-bis è ammissibile solo per violazione di legge e che le censure relative a valutazioni di fatto sono inammissibili in questa sede. Il giudice ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito una motivazione adeguata, spiegando perché attribuire maggiore valore probatorio alla nota del Corpo forestale (che riferiva che l'auto proveniva dall'interno dell'area protetta) rispetto agli elementi prodotti dalla difesa. Dato l'insuccesso del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina l'adozione di ordinanze relative a misure cautelari reali e la procedura di impugnazione avanti il Tribunale; qui è la norma che legittima l'ordinanza iniziale e l'area di impugnazione in sede di appello
Stabilisce che il ricorso per Cassazione avverso ordinanze emesse ai sensi dell'art. 322-bis è possibile solo per violazione di legge; la Corte ha richiamato tale limite per escludere il sindacato di fatto
art. 11 comma 3 lett. f) legge 6/12/1991 n. 394
Contravvenzione contestata (vietata condotta nell'area protetta); la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale ricomprendesse anche la valutazione circa la sussistenza di tale fattispecie
Norma sanzionatoria collegata alle violazioni in aree protette; richiamata insieme all'art. 11 per individuare la fattispecie contestata
art. 21 lett. g) e art. 30 lett. d) D.P.R. 157/1992
Disciplinano divieti e sanzioni nell'area protetta e specifiche condotte vietate; il Tribunale ha fatto riferimento alla lett. g) per la disciplina del Parco dei Nebrodi nel quadro della motivazione
Prevede la condanna alle spese per l'infondatezza del ricorso; applicata dalla Corte in caso di rigetto
Giurisprudenza Cass. Sez. U (n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov)
"il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo ... manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza"
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'assenza o l'inadeguatezza assoluta della motivazione integra violazione di legge; nel caso concreto la motivazione era ritenuta adeguata e coerente, quindi non sussiste la violazione di legge dedotta dal ricorrente
Massime di principio
- Il ricorso per Cassazione contro ordinanze adottate ai sensi dell'art. 322-bis è limitato a questioni di diritto: le censure meramente di fatto (valutazione delle prove, apprezzamento del fumus commissi delicti) non sono sindacabili in Cassazione.
- La carenza di motivazione costituisce vizio rilevante solo se l'argomentazione del giudice manca del tutto o risulta incompatibile con i requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; valutazioni argomentate, anche se discutibili, non integrano automaticamente violazione di legge.
- Quando il giudice del merito assegna diverso valore a documenti o rilievi investigativi (es. nota del Corpo forestale) rispetto a consulenze o dichiarazioni difensive, spetta al ricorrente dimostrare un vizio di diritto o assoluta illogicità della motivazione per ottenere l'annullamento in Cassazione.
- Nelle contestazioni relative al trasporto di armi o all'accesso in aree protette, le questioni di fatto (se l'immissione sia avvenuta o meno nel perimetro, percorrenze di sentieri, condizioni stradali) sono di competenza del giudice di merito; in Cassazione occorre invece focalizzarsi su eventuali vizi di diritto o di motivazione formale.
- In caso di rigetto del ricorso per Cassazione, è frequente la condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto, prima di impugnare, valutare realisticamente la possibilità di sindacare fatti e prove in sede di legittimità.
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