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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18416/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a IVA, IRES e IRAP per l'anno 2005, con rideterminazione del maggior reddito d'impresa. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; l'Ufficio aveva appellato, ma la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione di primo grado con una motivazione estremamente sintetica, affermando in sostanza che l'Ufficio non era riuscito a dimostrare e provare il proprio assunto. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e il vizio di motivazione apparente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza d'appello avesse rigettato il gravame senza rendere percepibili le ragioni della decisione. La società contribuente è rimasta intimata. La Corte aveva inizialmente disposto la rinnovazione della notifica del ricorso, poi risultata regolarmente eseguita.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso dopo la rinnovazione della notifica e ha accolto il solo motivo dedotto. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale per motivazione apparente, rilevando che la pronuncia impugnata non consentiva di comprendere il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito, essendo formulata in modo meramente assertivo. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e intelligibile; una motivazione solo apparente integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La motivazione apparente della sentenza configura un error in procedendo deducibile in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza, pur formalmente esistente, non consente di percepire il fondamento della decisione perché formulata con argomentazioni meramente assertive o obiettivamente inidonee a rendere comprensibile il ragionamento decisorio.
  • In sede di legittimità è censurabile la decisione che rigetti o accolga un gravame senza esporre gli elementi di fatto e di diritto posti a base del convincimento, non potendo la motivazione essere integrata mediante congetture dell'interprete.
  • Nel processo tributario la sentenza di merito deve dare conto in modo chiaro delle ragioni per cui vengono superati i motivi di impugnazione dell'Ufficio o della parte contribuente; la totale oscurità del percorso argomentativo determina la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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