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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05840/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso per IVA, IRAP e IRPEF relative all'anno d'imposta 2009. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggior reddito d'impresa, disconoscendo costi esposti in fatture per sponsorizzazioni emesse da una associazione sportiva dilettantistica, ritenute dall'amministrazione oggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo provata l'effettività delle operazioni fatturate. L'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi, ma il testo dell'ordinanza non ne riporta il contenuto specifico perché la causa è stata poi definita per estinzione. Nel frattempo il contribuente aveva depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, con prova del pagamento della prima rata. Non risultava presentata, entro il termine previsto, istanza di trattazione da parte dell'amministrazione finanziaria.

La decisione

La Corte ha rilevato che la controversia rientrava nell'ambito applicativo della definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, che la domanda era stata presentata e che era stato effettuato il versamento della prima rata. Poiché non risultava proposta, entro il 31 dicembre 2020, istanza di trattazione da parte della parte interessata, la Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata della controversia. La Corte ha inoltre precisato che ciò rendeva superfluo esaminare i motivi di ricorso e ha posto le spese del processo estinto a carico della parte che le aveva anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata.

Norme richiamate

  • d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 6

    «La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019»

    La definizione agevolata della controversia si perfeziona con la duplice condizione della presentazione della domanda e del pagamento, anche della sola prima rata, entro il termine previsto.

  • d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10

    È richiamato come base della domanda di definizione agevolata presentata dal contribuente.

  • d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13

    «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata»

    In assenza di istanza di trattazione della parte interessata entro il termine, il processo va dichiarato estinto; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta del relatore nella fase camerale, poi superata dalla rimessione alla pubblica udienza.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato solo per escludere la definizione della causa nelle ipotesi previste dai nn. 1-5 nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie rientranti nella definizione agevolata prevista dalla normativa speciale, il processo si estingue quando il contribuente abbia presentato domanda e versato quanto dovuto nei termini, salvo che la parte interessata depositi tempestiva istanza di trattazione.
  • La verifica della sopravvenuta definizione agevolata assorbe ogni ulteriore esame dei motivi di ricorso, poiché determina la cessazione della materia del contendere in senso processuale mediante estinzione del giudizio.
  • La mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine previsto dalla disciplina speciale comporta la declaratoria di estinzione del processo, con regolazione delle spese secondo la norma speciale richiamata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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