Cassazione Penale, Sentenza n. 14818/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. tra due sentenze irrevocabili; sosteneva che esisteva correlazione tra i fatti di reato, anche alla luce della condanna per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., che a suo avviso unificava le condotte estorsive per cui si richiedeva la continuazione. La Corte di appello aveva rigettato la richiesta ritenendola mera riproposizione di istanza già decisa (ordinanza 28/02/2022) e, comunque, per eterogeneità delle condotte e assenza di preordinazione criminosa unificante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la domanda fosse manifestamente infondata e, in ogni caso, mera riproposizione di una richiesta già irrevocabilmente rigettata, non essendo stati prospettati nuovi fatti o questioni non valutate precedentemente. Sotto il profilo sostanziale, la Corte ha confermato che non sussisteva continuità preordinata tra i reati: la condanna per 416-bis non era di per sé elemento unificante delle diverse condotte estorsive, non emergendo prova di un programma criminoso unitario. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regola il riconoscimento del vincolo della continuazione; la Corte ha ritenuto che per applicarlo sia necessaria la prova di un programma criminoso unitario o di una preordinazione che unifichi le condotte, non bastando la mera tipologia dei reati o la qualifica soggettiva del reo
Disciplina la fattispecie di associazione mafiosa; la Corte ha precisato che la condanna per 416-bis non può automaticamente fungere da elemento unificante per riconoscere la continuazione tra reati eterogenei senza ulteriore indagine sulla natura, operatività e continuità dei sodalizi coinvolti
Consente al giudice di dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di esecuzione se essa è mera riproposizione di richiesta già rigettata; la Corte ha spiegato che tale preclusione opera 'allo stato degli atti' e non impedisce nuove decisioni se emergono fatti o questioni non precedentemente esaminati
Prevede l'obbligo di contribuzione alla cassa delle ammende in caso di condanna alle spese processuali; applicato per il pagamento di 3.000 euro a carico del ricorrente
Massime di principio
- Una richiesta esecutiva già rigettata può essere dichiarata inammissibile se non contiene elementi nuovi rilevanti sotto il profilo del petitum o della causa petendi; il giudice valuta la novità "allo stato degli atti"
- Per riconoscere la continuazione è necessaria la prova di un programma criminoso unitario o di una preordinazione comune: la mera coincidenza di soggetto autore o la sua appartenenza a un sodalizio non sono di per sé sufficienti
- La qualifica di associazione mafiosa (art. 416-bis) non unifica automaticamente reati commessi in tempi diversi; occorre una specifica indagine sulla natura dei sodalizi, sulla loro operatività e sulla continuità temporale per dimostrare l'unicità del momento deliberativo
- Non è sufficiente basarsi su indizi, congetture o sulla generica propensione criminale del soggetto; è richiesta una prova adeguata che i reati siano stati concepiti nell'ambito dello stesso progetto criminoso
- In sede esecutiva il giudice può esaminare d'ufficio nuovi aspetti rilevabili e non valutati in precedenti provvedimenti, ma il ricorrente deve allegare o produrre elementi nuovi per superare la preclusione derivante dal ne bis in idem
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