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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37668/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

La controversia nasce da una convenzione del 30 dicembre 2003 tra un istituto e una azienda sanitaria per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani non autosufficienti. Dopo l'annullamento, da parte del giudice amministrativo, dei regolamenti regionali che disciplinavano il pagamento della quota pubblica delle prestazioni, l'azienda sanitaria sospendeva l'esecuzione della convenzione dal 1 gennaio 2005. L'istituto avviava un giudizio arbitrale chiedendo di dichiarare invalida o nulla la sospensione e di ottenere il pagamento delle quote sanitarie per il periodo di sospensione. Il collegio arbitrale accoglieva solo in parte la domanda, ritenendo dovute le quote per il periodo successivo alla pubblicazione di un nuovo regolamento regionale del 25 ottobre 2005. La Corte d'appello annullava il lodo. In sede di cassazione, il ricorso dell'istituto era stato dichiarato improcedibile per asserito tardivo deposito ex art. 369 c.p.c. L'istituto proponeva revocazione deducendo errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., perché il ricorso era stato invece depositato tempestivamente per posta raccomandata il 13 novembre 2014, ai sensi dell'art. 134 disp. att. c.p.c. Una volta revocata l'ordinanza, l'istituto riproponeva i motivi originari di ricorso: nullità dell'atto introduttivo del giudizio arbitrale per difetto di rappresentanza dell'azienda sanitaria; omessa pronuncia sull'inammissibilità dell'impugnazione del lodo per deduzione di motivi di merito e per cumulo di censure eterogenee; violazione dei limiti della clausola compromissoria e confusione tra fase rescindente e rescissoria; violazione delle regole sull'impugnazione del lodo e sulla motivazione contraddittoria. La Corte ha ritenuto fondato il motivo di revocazione, ha revocato l'ordinanza di improcedibilità e ha esaminato il ricorso originario, rigettandolo nel merito perché i motivi risultavano in parte inammissibili e in parte infondati; ha anche compensato integralmente le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto la revocazione, revocando l'ordinanza n. 16555/2020 che aveva dichiarato improcedibile il ricorso originario per errore sulla data di deposito, poiché il deposito a mezzo posta era tempestivo in base alla data di spedizione. Esaminato il ricorso per cassazione originario, la Corte lo ha poi rigettato: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la delega al direttore amministrativo dell'azienda sanitaria risultava effettivamente conferita; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non sussiste omessa pronuncia su questioni meramente processuali; il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché il lodo aveva oltrepassato i limiti della clausola compromissoria, avendo sindacato atti amministrativi regionali e una condotta dell'azienda sanitaria estranea all'adempimento contrattuale; il quinto motivo è stato ritenuto infondato, con correzione della motivazione della corte territoriale, poiché l'annullamento del lodo restava comunque giustificato dall'eccesso di potere degli arbitri rispetto alla clausola compromissoria. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il deposito del ricorso per cassazione deve avvenire nel termine di venti giorni dalla notifica; per il deposito effettuato a mezzo posta rileva la data di spedizione del plico, non quella di arrivo in cancelleria.

  • art. 134 disp. att. c.p.c.

    Gli avvocati possono depositare il ricorso per cassazione e gli atti indicati negli artt. 369 e 370 c.p.c. mediante invio per posta raccomandata; il deposito si ha per avvenuto alla data di spedizione dei plichi.

  • art. 391 bis c.p.c.

    L'ordinanza resa sulla base di un errore di percezione circa un fatto processuale incontestabilmente escluso dagli atti può essere revocata per svista materiale.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    La revocazione è ammessa quando la decisione sia fondata su un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa.

  • art. 402 c.p.c.

    A seguito della revoca della precedente decisione, la Corte provvede all'esame del ricorso originario.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla rappresentanza e sul mandato ad litem dell'ente sanitario.

  • art. 124 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di rappresentanza processuale dell'ente sanitario.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di struttura e ammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso con riferimento ai requisiti dell'atto di citazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla asserita omessa pronuncia del giudice d'appello.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza e sulla dedotta omissione di pronuncia.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla motivazione della decisione d'appello.

  • art. 828 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sull'impugnazione del lodo arbitrale.

  • art. 829 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che il lodo fosse annullabile perché gli arbitri avevano deciso oltre i limiti della clausola compromissoria, sindacando atti amministrativi e questioni estranee all'adempimento contrattuale; ha anche precisato che la doglianza sulla contraddittorietà rileva nei limiti normativi delle nullità del lodo.

  • art. 830 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul rapporto tra fase rescindente e fase rescissoria nell'impugnazione del lodo.

  • art. 3 d.lgs. 502/1992

    La delega al direttore amministrativo per il conferimento del mandato ad litem è stata ritenuta coerente con la previsione secondo cui, in caso di vacanza, assenza o impedimento del direttore generale, possono essere attribuiti i relativi poteri.

Massime di principio

  • Nel deposito del ricorso per cassazione a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 369 c.p.c., la data rilevante è quella di spedizione del plico raccomandato risultante dal timbro postale, non quella di ricezione in cancelleria.
  • L'errore percettivo del giudice su un fatto processuale documentalmente smentito integra errore di fatto revocatorio e consente la revoca della decisione ex art. 391 bis c.p.c.
  • Nell'impugnazione del lodo arbitrale, l'annullamento è corretto quando il collegio arbitrale abbia deciso su questioni estranee ai limiti della clausola compromissoria, specialmente se ha sindacato atti amministrativi che costituiscono il presupposto esterno del rapporto e non il suo mero adempimento.
  • L'omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice non si sia espresso su una mera questione processuale; il vizio riguarda domande ed eccezioni di merito.
  • La fase rescindente dell'impugnazione del lodo deve essere distinta dalla fase rescissoria, ma una motivazione imprecisa non determina cassazione se la decisione finale di annullamento è comunque giustificata dalla nullità riscontrata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniArbitrato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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