Cassazione Civile, Ordinanza n. 25153/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La curatela del fallimento di una società utilizzatrice di tre moduli commerciali dati in leasing ha agito per ottenere la condanna della concedente alla restituzione di somme versate, assumendo che il contratto avesse natura di leasing traslativo e che, a seguito della risoluzione per inadempimento e del successivo fallimento dell'utilizzatrice, dovesse applicarsi l'art. 1526 c.c. con nullità della clausola contrattuale che consentiva alla concedente di trattenere quanto ricevuto dall'utilizzatrice a qualsiasi titolo. In appello la domanda era stata rigettata sulla base della ritenuta applicabilità della disciplina introdotta dalla L. n. 124 del 2017, ritenuta applicabile anche alla fattispecie in quanto i rapporti non si sarebbero ancora stabilizzati. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione della L. n. 108 del 1996, del D.L. n. 394/2000 e dell'art. 1815 c.c., lamentando l'erronea applicazione retroattiva della L. n. 124/2017 in violazione dell'art. 11 disp. prel.; con il secondo motivo ha censurato la violazione degli artt. 138 e 139 della L. n. 124/2017; con il terzo ha denunciato nullità della sentenza per omessa pronuncia.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la disciplina introdotta dall'art. 1, commi 136-140, L. n. 124/2017 non abbia efficacia retroattiva e non sia applicabile alle risoluzioni verificatesi prima della sua entrata in vigore. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, per i contratti di leasing risolti anteriormente, resta ferma la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica all'ultimo dell'art. 1526 c.c., senza possibilità di applicare in via analogica l'art. 72 quater l.f. o di attribuire retroattività alla nuova disciplina. Poiché la Corte d'appello aveva applicato la L. n. 124/2017 a un contratto qualificato come leasing traslativo, già risolto nel 2010 e con successivo fallimento dell'utilizzatore, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione per nuovo esame alla luce del principio indicato. Sono stati assorbiti il secondo e il terzo motivo; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
viene richiamato per escludere l'applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta rispetto a una risoluzione già verificatasi in precedenza
L. n. 124/2017, art. 1, commi 136-140
la disciplina sulla locazione finanziaria non ha effetti retroattivi; si applica alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo la sua entrata in vigore
"il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa; oltre al risarcimento del danno"
per i leasing traslativi risolti prima della L. n. 124/2017 continua ad applicarsi analogicamente la disciplina della vendita con riserva di proprietà
art. 72-quater l.f.
non è applicabile analogicamente al leasing traslativo risolto anteriormente alla L. n. 124/2017
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per i primi due motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per il motivo di nullità della sentenza per omessa pronuncia
Massime di principio
- La disciplina introdotta per la locazione finanziaria dalla L. n. 124/2017 non si applica retroattivamente alle risoluzioni già verificatesi prima della sua entrata in vigore.
- Nei contratti di leasing qualificabili come traslativi, risolti anteriormente alla L. n. 124/2017, resta applicabile in via analogica l'art. 1526 c.c., con conseguente obbligo di restituzione delle rate riscosse salvo equo compenso per l'uso del bene e risarcimento del danno.
- Non è consentito superare il limite della non retroattività mediante qualificazione della disciplina sopravvenuta come normativa di sistema applicabile a rapporti ancora sub iudice o mediante analogia con l'art. 72-quater l.f.
- Quando la decisione di merito fonda la soluzione su un'erronea applicazione temporale della disciplina sopravvenuta, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato.
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