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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26829/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

PENELOPE SPV S.R.L., cessionaria di crediti cartolarizzati della Banca Intesa San Paolo garante da ipoteca su un complesso immobiliare di Milano trasferito fraudolentemente a Paolo LISI, ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. chiedendo la revoca della confisca penale disposta con sentenza del 2/7/2013 (divenuta irrevocabile il 19/7/2014). Il ricorrente denunciava l'assenza o l'apparenza della motivazione su cinque profili principali: mancata valutazione delle censure relative (1) al rigetto dell'istanza di revoca; (2) alla possibilità che la banca potesse sospettare la riconducibilità degli immobili a Paolo LISI; (3) alla buona fede della banca e all'istruttoria interna per il finanziamento; (4) al comportamento "attendista" della banca nell'escutere la garanzia; (5) alla rilevanza dell'acquisto del credito dopo la trascrizione della confisca.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (a) mancava la procura speciale necessaria per la proposizione dell'istanza da parte di un terzo estraneo al procedimento penale (art.100 c.p.p.), essendovi solo un generico mandato alle liti; (b) non è ammissibile, in sede di incidente di esecuzione, chiedere la revoca della confisca adottata ai sensi dell'art.240-bis c.p.p. per far valere un diritto di credito: le istanze dei terzi di buona fede aventi un credito (anche garantito da iscrizione ipotecaria) devono essere trattate alla stregua delle norme sui diritti dei terzi (art.104-bis disp. att. c.p.p. che richiama il D.Lgs. 159/2011, art.52 e artt.57-59), con principio di concorso sul valore dei beni e non attribuzione esclusiva degli stessi al creditore. La Corte ha rilevato l'inammissibilità d'ufficio e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Richiede che le parti private diverse dall'imputato stiano in giudizio con difensore munito di procura speciale; per terzi estranei al procedimento penale la procura speciale è necessaria per proporre istanze che incidono sul provvedimento di confisca.

  • art. 240-bis cod. pen. / cod. proc. pen. (riferimento alla confisca)

    Norma che regola sequestri e confische connesse a reati patrimoniali; la Corte rileva che la revoca della confisca adottata ai sensi di tale disposizione non può essere chiesta in sede di incidente di esecuzione per far valere un diritto di credito.

  • art. 104-bis disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Dispositivo che disciplina la tutela dei terzi di buona fede nei casi di sequestro/confisca previsti dall'art.240-bis e richiama le disposizioni del D.Lgs. 159/2011 relative ai diritti dei terzi; stabilisce che i diritti dei terzi vanno accertati secondo le norme che regolano la concorrenza sul valore dei beni, non l'attribuzione dei beni al creditore.

  • Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), titolo IV, libro I, art. 52 e artt. 57-59

    Le norme sui diritti dei terzi (art.52) e le regole sugli accertamenti e riparti (artt.57-59) devono essere applicate per valutare i diritti dei terzi di buona fede in caso di beni sottoposti a misure patrimoniali, secondo il principio di concorrenza sul valore dei beni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per i ricorsi dichiarati inammissibili; la Corte ha adottato la condanna alle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende in considerazione dell'inammissibilità rilevata.

Massime di principio

  • Un terzo estraneo al procedimento penale che intende proporre istanze che incidono su misure cautelari o di confisca deve munirsi di procura speciale; un generico mandato alle liti non è sufficiente.
  • Non è percorribile, mediante incidente di esecuzione ex art. 667 c.p.p., ottenere la revoca di una confisca disposta ai sensi dell'art. 240-bis c.p.p. per far valere un diritto di credito: le pretese dei creditori vanno gestite secondo le specifiche norme che tutelano i terzi di buona fede (art.104-bis disp. att. c.p.p. e normativa antimafia).
  • La buona fede del creditore va valutata al momento della costituzione del rapporto garantito (es. concessione del finanziamento e iscrizione ipotecaria), non in relazione a un successivo acquisto del credito dopo la trascrizione della confisca.
  • Le questioni attinenti alla tutela dei terzi creditori su beni confiscati sono disciplinate secondo il principio di concorrenza sul valore dei beni e non mediante l'attribuzione esclusiva degli stessi al singolo creditore.
  • L'inammissibilità può essere rilevata d'ufficio e comporta, oltre al rigetto del gravame, la condanna alle spese e, in assenza di elementi esimenti, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

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