Cassazione Civile, Ordinanza n. 19463/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I contribuenti avevano proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che aveva respinto il loro appello avverso la decisione di primo grado, la quale a sua volta aveva rigettato il ricorso contro avvisi di liquidazione per imposta di registro relativi a un verbale di conciliazione giudiziale. Il ricorso per cassazione era stato affidato a quattro motivi, ma prima della decisione i ricorrenti hanno depositato istanza di rinuncia al ricorso, dichiarando di avere conciliato la controversia con la società contribuente; l’Agenzia delle Entrate ha aderito alla rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti e dell’adesione della controparte, dichiarando l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., senza pronuncia sulle spese. Ha inoltre escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, osservando che l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, e non anche alla rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso in cassazione, ove accolta e seguita dall’adesione della controparte, determina l’estinzione del giudizio senza necessità di statuizione sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma si riferisce ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
La disposizione ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato, ma la sua applicazione resta limitata ai casi espressamente previsti dalla norma di rinvio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando vi sia adesione della controparte, comporta l’estinzione del giudizio senza decisione sul merito.
- L’ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso, poiché la disposizione ha natura eccezionale e sanzionatoria ed è di stretta interpretazione.
- Una misura processuale che opera in via eccezionale non può essere estesa oltre i casi tipizzati dal legislatore, né per analogia né per interpretazione estensiva.
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