Cassazione Penale, Sentenza n. 17005/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale impugnava la sentenza del Tribunale di Verona per omessa revoca della patente di guida: dai fatti risultava accertato un tasso alcolemico di 1,84 g/l e che l'imputata aveva provocato un incidente stradale. Il P.G. sosteneva che, ai sensi dell'art. 186 comma 2-bis C.d.S., la revoca della patente è obbligatoria quando il conducente che ha provocato un incidente presenta un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, quindi la sentenza avrebbe dovuto disporre la revoca e non la sola sospensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della revoca della patente e all'applicazione della sospensione per anni uno, eliminando quest'ultima sanzione accessoria e disponendo che venga applicata la sanzione obbligatoria della revoca della patente ai sensi dell'art. 186 comma 2-bis C.d.S. La Corte ha motivato che la revoca è una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria e non suscettibile di valutazione discrezionale del giudice.
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285), comma 2-bis
«Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e' sempre revocata».
La norma dispone una revoca obbligatoria della patente quando il conducente che ha provocato un incidente ha un tasso alcolemico >1,5 g/l; si tratta di una sanzione amministrativa accessoria non discrezionale che il giudice deve applicare quando sussistono i presupposti materiali
Nel caso di specie il Tribunale aveva assolto l'imputata perché "non punibile" ai sensi dell'art. 131-bis; tuttavia, l'eventuale non punibilità penale non esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative obbligatorie previste dalla normativa stradale quando i presupposti fattuali (es. tasso alcolemico e nesso causale con l'incidente) risultano accertati
Massime di principio
- Quando è accertato che un conducente ha provocato un incidente e il suo tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l, la revoca della patente prevista dall'art. 186 comma 2-bis C.d.S. è obbligatoria e non soggetta a valutazione discrezionale del giudice.
- Se il giudice penale omette di applicare una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria, la Corte di Cassazione può annullare la decisione limitatamente a tale omissione e applicare direttamente la sanzione senza rinviare il processo.
- L'assoluzione penale per non punibilità ex art. 131-bis non impedisce automaticamente l'applicazione di sanzioni amministrative obbligatorie connesse a fatti materiali accertati (come il tasso alcolemico e la responsabilità nell'incidente).
- Occorre sempre verificare l'eventuale operatività di eccezioni previste dalla stessa norma (es. i periodi richiamati nel quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2) che possono escludere l'obbligo della revoca); in assenza di tali eccezioni, la revoca è imposta dalla legge.
- In contestazioni analoghe è strategico per la difesa contestare sia l'accertamento del tasso alcolemico sia il nesso causale con l'incidente, poiché l'obbligo della sanzione accessoria dipende da questi elementi di fatto.
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