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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17005/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale impugnava la sentenza del Tribunale di Verona per omessa revoca della patente di guida: dai fatti risultava accertato un tasso alcolemico di 1,84 g/l e che l'imputata aveva provocato un incidente stradale. Il P.G. sosteneva che, ai sensi dell'art. 186 comma 2-bis C.d.S., la revoca della patente è obbligatoria quando il conducente che ha provocato un incidente presenta un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, quindi la sentenza avrebbe dovuto disporre la revoca e non la sola sospensione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della revoca della patente e all'applicazione della sospensione per anni uno, eliminando quest'ultima sanzione accessoria e disponendo che venga applicata la sanzione obbligatoria della revoca della patente ai sensi dell'art. 186 comma 2-bis C.d.S. La Corte ha motivato che la revoca è una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria e non suscettibile di valutazione discrezionale del giudice.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285), comma 2-bis

    «Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e' sempre revocata».

    La norma dispone una revoca obbligatoria della patente quando il conducente che ha provocato un incidente ha un tasso alcolemico >1,5 g/l; si tratta di una sanzione amministrativa accessoria non discrezionale che il giudice deve applicare quando sussistono i presupposti materiali

  • art. 131-bis Codice Penale

    Nel caso di specie il Tribunale aveva assolto l'imputata perché "non punibile" ai sensi dell'art. 131-bis; tuttavia, l'eventuale non punibilità penale non esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative obbligatorie previste dalla normativa stradale quando i presupposti fattuali (es. tasso alcolemico e nesso causale con l'incidente) risultano accertati

Massime di principio

  • Quando è accertato che un conducente ha provocato un incidente e il suo tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l, la revoca della patente prevista dall'art. 186 comma 2-bis C.d.S. è obbligatoria e non soggetta a valutazione discrezionale del giudice.
  • Se il giudice penale omette di applicare una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria, la Corte di Cassazione può annullare la decisione limitatamente a tale omissione e applicare direttamente la sanzione senza rinviare il processo.
  • L'assoluzione penale per non punibilità ex art. 131-bis non impedisce automaticamente l'applicazione di sanzioni amministrative obbligatorie connesse a fatti materiali accertati (come il tasso alcolemico e la responsabilità nell'incidente).
  • Occorre sempre verificare l'eventuale operatività di eccezioni previste dalla stessa norma (es. i periodi richiamati nel quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2) che possono escludere l'obbligo della revoca); in assenza di tali eccezioni, la revoca è imposta dalla legge.
  • In contestazioni analoghe è strategico per la difesa contestare sia l'accertamento del tasso alcolemico sia il nesso causale con l'incidente, poiché l'obbligo della sanzione accessoria dipende da questi elementi di fatto.

Testo integrale

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