Cassazione Penale, Sentenza n. 30029/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione avverso la conferma del sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis c.p. relativo a un immobile intestato alla ricorrente. La ricorrente deduce che il Tribunale ha illegittimamente ritenuto l'intestazione fittizia del bene basandosi esclusivamente sulla sproporzione tra i redditi (della figlia, del marito e del padre) e il prezzo dell'immobile, senza considerare gli elementi a favore della titolarità effettiva della ricorrente (somma di 25.000 euro ricevuta in dono per nozze, mutuo trentennale acceso con il coniuge per la restante parte, disponibilità esclusiva dell'abitazione da parte del nucleo familiare Aquino-Ebole). Contestata la sovrapposizione, da parte del Tribunale, del profilo della sproporzione reddituale con quello dell'intestazione fittizia, senza fornire elementi fattuali gravi, precisi e concordanti che dimostrino la simulazione dell'intestazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale "meramente apparente" perché ha confuso e sovrapposto due profili distinti: l'intestazione fittizia (che richiede prova indiretta grave, precisa e concordante di discordanza fra titolarità formale e disponibilità effettiva) e la sola sproporzione reddituale (che, di per sé, non è sufficiente per la confisca nei confronti di un terzo). La Corte ha inoltre richiamato l'onere dell'accusa di fornire elementi idonei a provare l'interposizione fittizia e ha osservato che il Tribunale avrebbe dovuto valutare anche il mutuo trentennale e le somme donate come possibili giustificazioni dell'acquisto. Pertanto l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata per nuovo esame con istruzioni sui criteri da seguire.
Norme richiamate
Disciplina la confisca per sproporzione; la presunzione di sproporzione prevista da tale norma si applica pienamente all'imputato, ma nei confronti del terzo estraneo grava sull'accusa l'onere di provare la discordanza tra intestazione formale e disponibilità effettiva con elementi di gravità, precisione e concordanza
Richiamato come reato-spia collegato alla causa dell'esecuzione cautelare; contestazione della rilevanza del rapporto parentale con l'autore dei reati ai fini della confisca
Reato contestato all'autore dei fatti cui è connessa l'ordinanza cautelare; contestualizza la gravità degli illeciti di cui è sospettato il presunto reale titolare
Aggravante connessa alla fattispecie di cui all'art. 416-bis, indicata nel provvedimento di origine quale contesto fattuale rilevante
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze previste dall'art. 324 c.p.p. è consentito solo per violazione di legge; la giurisprudenza ammette la rilevanza delle lacune motivazionali solo se la motivazione è assente o meramente apparente
Norma procedurale che disciplina le ordinanze impugnabili ai sensi dell'art. 325 c.p.p.; contesto processuale dell'impugnazione
Massime di principio
- Distinguere sempre tra "intestazione fittizia" (simulazione della titolarità del bene) e "sproporzione reddituale": la seconda, da sola, non prova la prima quando il titolare formale è un terzo.
- Quando si richiede la confisca ai sensi dell'art. 240-bis nei confronti di un terzo, l'accusa deve fornire elementi di gravità, precisione e concordanza che dimostrino la discrepanza tra titolarità formale e disponibilità effettiva del bene; mere presunzioni basate sulla sproporzione dei redditi non sono sufficienti.
- Il giudice deve motivare esplicitamente le ragioni che portano a ritenere l'intestazione fittizia: occorrono circostanze sintomatiche solide e una spiegazione logica dell'interposizione fittizia, non deduzioni circolari fondate solo sulla sproporzione reddituale.
- Nelle valutazioni occorre considerare tutte le fonti di finanziamento dell'acquisto (donazioni, mutui ecc.) e la concreta disponibilità dell'immobile (es. abitazione esclusiva del nucleo familiare), che possono giustificare la titolarità formale.
- Il rapporto di parentela con un soggetto indiziato o condannato è un elemento indiziario che va valutato insieme ad altri indizi concreti; da solo non prova l'intestazione fittizia.
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