Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42457/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva rideterminato la pena in anni 5 e mesi 4 di reclusione e euro 20.000 di multa per plurime condotte di acquisto, detenzione e cessione di eroina e cocaina (art. 73 DPR 309/90 e art. 81 c.p.). I motivi di ricorso contestavano: 1) vizio di motivazione e insufficienza degli elementi indiziari, con particolare riferimento all'attribuzione a Mario dell'uso di specifiche utenze telefoniche e al concorso nella detenzione di 399,9 g di eroina materialmente trovata in disponibilità del fratello Nicola; 2) mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità (art. 73, comma V DPR 309/90); 3) errori nel giudizio sulle attenuanti generiche e omissione nella considerazione di elementi favorevoli per la individualizzazione della pena; 4) vizi nella determinazione della pena base (contestato l'uso del minimo aumentato a 7 anni anziché 6 in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n.32/2014) e sproporzione negli aumenti per continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati. Il Collegio ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse esaminato e risposto alle deduzioni difensive, fondando la riconducibilità delle utenze e il coinvolgimento del ricorrente su elementi indiziari concatenati (intercettazioni, contatti con acquirenti, riscontri oggettivi come incontri e dichiarazioni di terzi, fogli con somme che collegavano i fratelli). Sulla lieve entità la Cassazione ha condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui la reiterazione, l'organizzazione, la varietà e i quantitativi non modici escludevano la lieve entità. Quanto alle attenuanti e alla dosimetria della pena, il Collegio ha ritenuto legittima la motivazione della Corte territoriale (anche implicita purché non arbitraria) e non ha ravvisato l'obbligo di motivare separatamente ogni singolo aumento per continuazione, posto che la motivazione complessiva risultava coerente e nei limiti di legge. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata confermata.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Per l'applicabilità dell'ipotesi di lieve entità (comma V) il giudice deve valutare complessivamente elementi dell'azione (mezzi, modalità, circostanze) e dell'oggetto materiale (quantità e qualità). Se anche uno solo di tali elementi esclude la lieve entità, la causa attenuante non è concedibile. Nel caso concreto la reiterazione, l'organizzazione, la varietà degli stupefacenti e i quantitativi hanno escluso la lieve entità.

  • Codice penale, art. 81

    Regola la continuazione e il cumulo delle pene; la Corte ha ritenuto legittimo l'aumento complessivo per continuazione e ha osservato che non è obbligatoria una motivazione analitica per ciascun incremento quando la motivazione complessiva della pena-base e degli aumenti è adeguata e la somma resta nei limiti di legge.

  • Codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena e per la comparazione tra aggravanti e attenuanti. La Corte ha ritenuto ammessa anche una motivazione implicita o sintetica purché non arbitraria; il rigetto delle attenuanti generiche può essere motivato implicitamente se il giudice richiama le circostanze del fatto, la personalità dell'imputato e i criteri di cui all'art. 133.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 32/2014

    Richiamata dai ricorrenti in relazione alla determinazione della pena base; la Corte di legittimità non ha ritenuto violata la normativa o la giurisprudenza costituzionale, confermando la legittimità della determinazione della pena operata dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudizio di merito: la Cassazione verifica la compatibilità logico-giuridica della motivazione, non la miglior ricostruzione possibile dei fatti.
  • La riconducibilità di utenze telefoniche e il collegamento tra indizi (intercettazioni, incontri, dichiarazioni di terzi, riscontri materiali) possono fondare la responsabilità quando il quadro indiziario sia coerente e dia risposta alle obiezioni difensive.
  • Per l'esclusione della lieve entità (art. 73 DPR 309/90) il giudice deve valutare globalmente azione e oggetto; la presenza di anche uno solo degli elementi contrari alla lieve entità è sufficiente per escluderla.
  • La negazione delle attenuanti generiche può essere espressa in motivazione implicita se il giudice indica, anche sinteticamente, le ragioni collegandole alla personalità dell'imputato, alle circostanze e ai criteri dell'art. 133 c.p.; tale motivazione è sindacabile in Cassazione solo se arbitraria o illogica.
  • Nella determinazione della pena per reati in continuazione non è richiesto che il giudice motivi separatamente ogni singolo aumento, purché la quantificazione complessiva della pena-base e degli aumenti sia adeguatamente giustificata e rientri nei limiti legali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.