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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27747/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallito)

La controversia

Una persona fisica, fallita in quanto socia accomandataria di una società in accomandita semplice dichiarata fallita anni prima e poi chiusa la procedura con riparto finale dell'attivo, aveva chiesto l'esdebitazione. Il tribunale aveva rigettato l'istanza ritenendo ostativa una condotta riconducibile a bancarotta per distrazione, nonostante la ricorrente avesse ottenuto l'estinzione del reato in seguito a patteggiamento e sostenesse l'equivalenza tra estinzione del reato e riabilitazione. La corte d'appello aveva confermato il rigetto, affermando che la riabilitazione intervenuta per bancarotta fraudolenta non impedisce di valorizzare la stessa condotta ai sensi dell'art. 142, comma 1, n. 5, l. fall., norma che preclude l'esdebitazione in presenza di determinati fatti-reato anche senza condanna penale o persino senza accertamento penale. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 142, comma 1, nn. 5 e 6, l. fall., in relazione agli artt. 113 c.p.c. e 12 preleggi, sostenendo che, una volta ottenuta la riabilitazione o equiparato provvedimento estintivo per uno dei fatti di cui al n. 6, il giudice non può riesaminare la medesima condotta per negare il beneficio ex n. 5. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 142 l. fall. n. 5 per avere la corte territoriale applicato la norma senza verificare se la condotta avesse reso più difficile la ricostruzione del patrimonio del fallito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, richiamando un precedente conforme secondo cui le condizioni per l'ammissione all'esdebitazione previste dall'art. 142, comma 1, nn. 5 e 6, l. fall. sono alternative: se il fallito ha ottenuto la riabilitazione in relazione a uno dei reati indicati dal n. 6, la stessa condotta non può essere nuovamente considerata dal giudice fallimentare per negare il beneficio ai sensi del n. 5. Ne è derivata la cassazione del decreto impugnato con rinvio alla corte d'appello di Genova in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda attenendosi al principio di diritto enunciato, decidere sulle ulteriori questioni rimaste assorbite e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 1, n. 5, l. fall.

    La condotta ostativa prevista da questa disposizione non può essere utilizzata per riconsiderare fatti-reato già rilevanti ai sensi del n. 6 quando su di essi sia intervenuta riabilitazione; i due presupposti sono alternativi.

  • art. 142, comma 1, n. 6, l. fall.

    La riabilitazione ottenuta per i reati richiamati da questa disposizione impedisce di valorizzare nuovamente la medesima condotta come causa ostativa all'esdebitazione ai sensi del n. 5.

  • art. 113 c.p.c.

    Invocato come parametro di violazione di legge nel ricorso, ma non centrale nella ratio decidendi.

  • art. 12 preleggi

    Invocato come criterio ermeneutico nel ricorso, ma la decisione si fonda soprattutto sul rapporto di alternatività tra i nn. 5 e 6 dell'art. 142 l. fall.

  • art. 445, comma 2, c.p.p.

    Richiamato nel contesto dell'estinzione del reato seguita al patteggiamento; la Corte osserva però di non dover verificare nel caso concreto l'esatta equiparazione con la riabilitazione, questione non chiaramente devoluta o decisa nei gradi di merito.

Massime di principio

  • In materia di esdebitazione fallimentare, i presupposti ostativi previsti dall'art. 142, comma 1, nn. 5 e 6, l. fall. operano in modo alternativo: la stessa condotta non può essere riutilizzata due volte per negare il beneficio quando sia già stata valutata nell'ambito del n. 6 e sia intervenuta riabilitazione.
  • Il giudice dell'esdebitazione non può riesaminare come causa ostativa ex n. 5 una condotta già ricompresa tra i fatti-reato del n. 6, una volta che su tale condotta sia intervenuto un provvedimento che ne elimina l'efficacia ostativa secondo il sistema della legge fallimentare.
  • Quando una sentenza di merito fonda il rigetto su una causa ostativa all'esdebitazione che si pone in rapporto di alternatività con un'altra già esaurita, la cassazione può intervenire per errore di diritto e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame conforme al principio di diritto.
  • Se il primo motivo di ricorso investe una questione logicamente preliminare e decisiva, il secondo motivo resta assorbito ove l'accoglimento del primo comporti la cassazione del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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