Cassazione Penale, Sentenza n. 34819/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza d'appello che l'aveva condannata per l'omicidio del coniuge Claudio Bitetti (investito e trascinato con l'autovettura, deceduto sul colpo). I motivi principali: 1) vizio di motivazione per non aver valutato la causalità in termini di evento accidentale/perdita di controllo del veicolo (si richiamava la consulenza tecnica che avrebbe escluso una manovra volontaria di sterzata); 2) violazione di legge perché la fattispecie avrebbe dovuto essere qualificata come omicidio colposo (art. 589 e/o 589-bis) e non volontario (art. 575); 3) censura sulla quantificazione della pena per non aver adeguatamente valorizzato le circostanze attenuanti, tra cui la presunta collaborazione dell'imputata. La difesa ha inoltre fatto presente che l'esclamazione immediata dell'imputata ("Madonna, che cosa ho fatto!") sarebbe indizio di involontarietà.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche, rivalutative e non confrontate con la motivazione dell'impugnata; ha confermato che le valutazioni di merito (dinamica del veicolo, elemento intenzionale, riscontro probatorio) sono state adeguatamente motivate e non suscettibili di nuova valutazione in sede di legittimità. Di conseguenza la sentenza di appello (che aveva rideterminato la pena a 12 anni riconoscendo la prevalenza del vizio parziale di mente sull'aggravante di aver agito contro il coniuge) resta impregiudicata. Per effetto dell'inammissibilità la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
Norma che incrimina l'omicidio volontario; la corte ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come omicidio volontario sulla base del compendio indiziario e dell'elemento psicologico ricostruito.
art. 589 e art. 589-bis cod. pen.
La difesa ha invocato la ricorrenza di una fattispecie colposa (art. 589/589-bis), ma la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi tali da escludere l'intenzionalità e quindi non ha accolto la richiesta di riqualificazione.
Riferimento al complesso dei parametri per il riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte territoriale ha esercitato il suo potere discrezionale e motivato il diniego delle attenuanti sulla base delle modalità del fatto e del disvalore del comportamento.
art. 23, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 (procedura di trattazione scritta)
Norma regolatrice della trattazione scritta del procedimento, applicata per la trattazione del ricorso in Cassazione.
Prevede le conseguenze per il ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato la condanna alle spese processuali e la sanzione alla Cassa delle ammende.
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000 (giurisprudenza)
Citata in relazione al principio secondo cui l'assenza di elementi tali da escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende).
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità non ammette una libera revisione dei fatti: i motivi devono indicare specifiche carenze logiche o giuridiche nella motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o rivalutative sono inammissibili.
- Per ottenere la riqualificazione di un fatto da doloso a colposo occorre dimostrare con precisione che il giudice non abbia valutato correttamente elementi probatori essenziali o abbia applicato erroneamente il diritto, non limitandosi a proporre una versione alternativa dei fatti.
- Le circostanze tecniche (es. assenza di segni di sterzata) devono essere contestate confrontando punto per punto la motivazione del giudice e dimostrando vizi logici o probatori; la semplice esistenza di una consulenza non basta se la corte ha spiegato perché essa non altera la ricostruzione complessiva.
- Espressioni immediate dell'imputato (es. "Madonna, che cosa ho fatto!") possono essere interpretate come presa di coscienza e non sono di per sé indice esclusivo di involontarietà.
- Il giudice del merito ha ampia discrezionalità nel riconoscimento delle attenuanti generiche e deve motivare adeguatamente la scelta; la Corte di legittimità verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione, ma non ricalcola la valutazione di merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione alla Cassa delle ammende; è pertanto importante valutare la fondatezza e la specificità dei motivi prima di adire la Cassazione.
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