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Sentenza

Sentenza n. 4821/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto prot. n. 49857/2024 di conclusione del procedimento amministrativo di cui all’istanza prot. n. 34534 del 19/10/2023; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LINARELLO MASSIMO il 21\7\2025: - del decreto n. 1416/2025 e, ove ritenuto necessario, anche del precedente decreto già impugnato; Per l’effetto, disporre il riconoscimento del titolo abilitante del ricorrente con riferimento esclusivo alla classe di concorso A034 – Chimica;

Giustizia amministrativa202413595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento della formazione professionale e dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania, seguito da un nuovo diniego adottato in sede di riesame

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il primo decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania, deducendo la mancata concessione di un termine per integrare la documentazione, l'erroneità della decisione amministrativa, la mancata considerazione della legalizzazione dei titoli e la violazione dei principi di buona amministrazione. Dopo l'accoglimento della domanda cautelare e l'ordine di riesame, l'Amministrazione ha adottato un nuovo decreto di rigetto, impugnato con motivi aggiunti. Il ricorrente ha dedotto l'elusione della misura cautelare e la violazione dell'art. 21-octies l. 241/1990 e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; la violazione delle garanzie partecipative e degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990; la violazione della direttiva 2005/36/CE per omessa comparazione sostanziale delle competenze; difetto di motivazione, travisamento, illogicità manifesta e omessa valutazione di documenti decisivi; mancata previsione di misure compensative ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2005/36/CE; lesione del legittimo affidamento, della continuità didattica e della lealtà procedimentale in ragione di quattro anni di insegnamento della chimica presso scuole statali italiane; violazione del principio di leale cooperazione di cui all'art. 4, par. 3, TUE; abuso dello strumento amministrativo per finalità dilatorie; nonché riconoscimento implicito dell'idoneità professionale desunto dalla nomina a commissario esterno agli Esami di Stato 2025. La domanda riguardava esclusivamente il riconoscimento per la classe di concorso A034 - Chimica.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché il primo diniego era stato superato dal nuovo provvedimento adottato all'esito del riesame; una decisione sul primo atto sarebbe stata inutiliter data. Ha invece esaminato e rigettato i motivi aggiunti. Il nuovo diniego è stato ritenuto adottato all'esito del riesame disposto in sede cautelare e, quindi, non lesivo delle garanzie partecipative, anche perché il ricorrente conosceva l'ordinanza e la necessità di una rivalutazione sulla base della documentazione prodotta o integrata. Il Ministero aveva effettuato la comparazione tra il percorso formativo romeno e quello richiesto dall'ordinamento italiano, rilevando una difformità non colmabile neppure mediante misure compensative. Il provvedimento è stato ritenuto coerente con i principi delle sentenze dell'Adunanza Plenaria nn. 21 e 22 del 2022, secondo cui l'Amministrazione deve verificare se le conoscenze, la qualifica e l'esperienza maturate nello Stato estero soddisfino, anche parzialmente, le condizioni italiane, salva l'adozione di misure compensative opportune e proporzionate. Il ricorrente non ha dimostrato l'equivalenza complessiva dei percorsi formativi. La valutazione comparativa è stata qualificata come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice soltanto per verificare se la scelta amministrativa rientri nella gamma delle risposte plausibili alla luce delle conoscenze tecniche e degli elementi di fatto; tale limite non è stato superato. È stato escluso il legittimo affidamento derivante dall'attesa del riconoscimento e irrilevante, rispetto alla legittimità del diniego, lo svolgimento sopravvenuto di attività di docenza, il superamento di prove concorsuali o l'immissione in ruolo. Il diniego non impedisce comunque l'accesso all'insegnamento come docente non abilitato, in presenza dei titoli e dei requisiti previsti dall'ordinamento. È stata inoltre respinta la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non ravvisandosi difformità dell'operato amministrativo dalle regole nazionali e unionali. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso introduttivo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'atto impugnato è superato da un successivo provvedimento e una decisione di merito sul primo atto sarebbe inutiliter data.

  • Direttiva 2005/36/CE

    Il riconoscimento delle qualifiche professionali richiede una verifica sostanziale delle conoscenze, della qualifica e dell'esperienza maturate nello Stato estero rispetto ai requisiti dello Stato ospitante, con eventuale applicazione di misure compensative.

  • art. 14 Direttiva 2005/36/CE

    Le misure compensative devono essere valutate dall'autorità competente quando sussistano differenze tra la formazione estera e quella richiesta nello Stato ospitante, purché siano opportune e proporzionate.

  • artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990

    Le garanzie partecipative non risultano violate quando il nuovo diniego è adottato all'esito del riesame disposto dal giudice e il richiedente era consapevole dell'oggetto e delle modalità della rivalutazione.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione alla dedotta elusione della misura cautelare, ma il giudice ha escluso che il nuovo provvedimento fosse un atto meramente reiterativo o privo di autonoma istruttoria.

  • art. 4, par. 3, TUE

    Il richiamo al principio di leale cooperazione non evidenzia, nel caso concreto, una violazione imputabile all'Amministrazione.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Il richiamo alla tutela giurisdizionale effettiva non ha condotto all'annullamento del nuovo diniego, ritenuto adottato in esecuzione del riesame e con adeguata valutazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l'amministrazione competente deve svolgere una comparazione sostanziale tra le conoscenze, la formazione e l'esperienza dell'interessato e i requisiti professionali previsti nello Stato ospitante; non è sufficiente una verifica meramente formale della documentazione.
  • Qualora dalla comparazione emerga una differenza rilevante tra la formazione estera e quella richiesta nello Stato ospitante, l'amministrazione deve valutare l'eventuale adozione di misure compensative opportune e proporzionate; tuttavia, quando la difformità del percorso formativo sia ritenuta incolmabile, il diniego può essere legittimamente adottato anche senza proporre tali misure.
  • La valutazione comparativa dei contenuti della formazione professionale estera rispetto ai requisiti nazionali costituisce esercizio di discrezionalità tecnica. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione, ma deve verificare che la decisione sia istruita, motivata e compresa nella gamma delle risposte plausibili alla luce delle conoscenze tecniche e degli elementi di fatto.
  • L'adozione di un nuovo provvedimento sull'istanza, successivo all'ordinanza cautelare e adottato all'esito del riesame disposto dal giudice, rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso contro il precedente provvedimento, quando quest'ultimo sia stato superato e una pronuncia sul suo merito sarebbe inutiliter data.
  • Lo svolgimento sopravvenuto di attività di insegnamento, il superamento di prove concorsuali, l'immissione in ruolo o la nomina a commissario d'esame non determinano, di per sé, l'illegittimità del diniego di riconoscimento di una qualifica professionale, se tali fatti non incidono sulla legittimità del provvedimento valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della decisione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoSopravvenuta carenza di interesseDifetto di motivazione

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