Cassazione Penale, Sentenza n. 26626/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un procedimento definito con ordinanza del GIP che ha rigettato l'opposizione all'archiviazione proposta nell'interesse della persona offesa e ha accolto la richiesta di archiviazione del pubblico ministero. La persona offesa ha impugnato per cassazione deducendo: abnormità strutturale del provvedimento, perché fondato su un decreto relativo ad altro procedimento e su atti asseritamente extra-procedimentali non conosciuti; abnormità funzionale per l'asserita irreversibile stasi del procedimento e per la pretesa lesione del diritto della persona offesa a una trattazione processuale della vicenda; ulteriore abnormità strutturale o funzionale per avere il giudice applicato l'art. 9 c.p. in modo da escludere la perseguibilità dell'indagata per un fatto commesso all'estero da cittadina italiana contro un italiano; in via subordinata, richiesta di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 c.p. in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, dopo la riforma dell'art. 410-bis c.p.p., l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile l'opposizione all'archiviazione non è più ricorribile per cassazione, essendo previsto soltanto il reclamo al tribunale in composizione monocratica nei limitati casi di nullità per violazione delle regole del contraddittorio. Ha escluso che nel caso concreto vi fosse nullità, poiché il contraddittorio era stato garantito; ha escluso anche l'abnormità strutturale e funzionale del provvedimento, trattandosi di ordinanza espressamente prevista dal codice e non idonea a determinare una stasi irreversibile, potendo l'indagine essere riaperta ex art. 414 c.p.p. Ha inoltre osservato che il richiamo alla precedente decisione sulla medesima querela integra applicazione del principio del ne bis in idem. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
l'ordinanza di archiviazione, nei casi di nullità, è reclamabile davanti al tribunale monocratico e non è più ricorribile per cassazione; il rimedio è limitato alle nullità previste dal comma 2.
la nullità riguarda l'inosservanza delle norme sulla citazione e sull'intervento delle parti in camera di consiglio, cioè le violazioni del contraddittorio.
art. 111 Cost.
la garanzia del ricorso per cassazione a livello costituzionale riguarda solo le sentenze e i provvedimenti in materia di libertà personale, non l'ordinanza di archiviazione.
art. 24 Cost.
il diritto di difesa è garantito in ogni stato e grado del procedimento, ma non impone una determinata articolazione dei gradi di impugnazione né un diritto a impugnazioni illimitate.
art. 112 Cost.
la Corte non accoglie la censura sulla pretesa violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale, non ravvisando profili decisivi nel caso concreto.
la questione di costituzionalità è stata prospettata dal ricorrente, ma la Corte non ha rimesso gli atti, ritenendo assorbita/infondata la doglianza alla luce dell'inammissibilità del ricorso.
l'archiviazione non produce una stasi irreversibile, perché l'indagine può essere riaperta secondo il procedimento previsto da questa norma.
richiamato dal ricorrente come base delle doglianze di abnormità, ma la Corte ritiene non configurabile il vizio denunciato.
art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.
richiamato dalla giurisprudenza citata per l'inammissibilità del ricorso contro l'ordinanza di archiviazione non abnorme.
richiamato dalla giurisprudenza citata quale base per la declaratoria de plano dell'inammissibilità.
in caso di inammissibilità del ricorso, la parte privata è condannata alle spese e, in presenza di colpa, al versamento alla Cassa delle ammende.
art. 2 del VII Protocollo addizionale CEDU
richiamato per escludere un contrasto convenzionale, perché il doppio grado è garantito solo in caso di condanna.
norma oggetto della questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente per fatti commessi all'estero da cittadina italiana contro italiano.
Massime di principio
- L'ordinanza di archiviazione emessa all'esito del rigetto dell'opposizione della persona offesa, dopo l'entrata in vigore dell'art. 410-bis c.p.p., non è normalmente ricorribile per cassazione; il rimedio esperibile è il reclamo nei soli casi di nullità tipizzate.
- Le nullità rilevanti ai fini del reclamo avverso l'archiviazione sono solo quelle attinenti alla violazione del contraddittorio in camera di consiglio, cioè all'inosservanza delle regole sulla citazione e sull'intervento delle parti.
- Non integra abnormità strutturale un provvedimento di archiviazione espressamente previsto e disciplinato dal codice di procedura penale.
- Non integra abnormità funzionale l'ordinanza di archiviazione che non determini una regressione indebita del procedimento né una stasi irreversibile, anche perché la riapertura delle indagini è prevista dall'ordinamento.
- Il diritto di difesa e il giusto processo non impongono la previsione di impugnazioni illimitate contro i provvedimenti di archiviazione; la garanzia costituzionale del ricorso per cassazione non si estende a tali provvedimenti, salvo i casi espressamente previsti.
- La mera constatazione di una precedente decisione sulla medesima notizia di reato o querela è coerente con il principio del ne bis in idem e non costituisce di per sé vizio del provvedimento di archiviazione.
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