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Sentenza

Sentenza n. 15122/2026 - Roma, Sezione 5

Giustizia amministrativa202309702

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale di individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle rispettive quote di ripiano per gli anni 2015-2018, nonché successivi atti di aggiornamento e intimazione del pagamento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato la determinazione della Regione Emilia-Romagna del 12 dicembre 2022 relativa al payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e, con motivi aggiunti, la determinazione del 27 novembre 2024 adottata in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024, l’intimazione di pagamento comunicata il 24 gennaio 2025 e la delibera del 3 febbraio 2025 sul differimento dei termini di pagamento. Ha dedotto profili di illegittimità degli atti, non specificati nella sentenza. Il 17 giugno 2026 ha chiesto la cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere versato la quota ridotta del 25% dell’importo richiesto, ai sensi dell’art. 7 d.l. 95/2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: il pagamento della quota ridotta dichiarato dalla ricorrente elimina l’utilità della prosecuzione del giudizio. Non ha invece dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché questa, secondo l’art. 7 d.l. 95/2025, presuppone la comunicazione al TAR da parte della Regione del provvedimento di accertamento dell’avvenuto pagamento. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 95/2025

    Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome Trento e Bolzano accertano l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali cui all’articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese lite

    La cessazione della materia del contendere per i ricorsi relativi al payback dei dispositivi medici consegue all’accertamento regionale del pagamento della quota ridotta e alla comunicazione del relativo provvedimento al TAR Lazio; la sola dichiarazione di pagamento della parte non è sufficiente.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Ravvisate nelle peculiarità delle questioni trattate e nell’andamento della vicenda processuale, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l’integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.

    La peculiarità delle questioni e l’andamento della vicenda processuale possono integrare eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Ravvisate nelle peculiarità delle questioni trattate e nell’andamento della vicenda processuale, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l’integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.

    In combinato disposto con l’art. 26, comma 1, c.p.a., consente la compensazione integrale delle spese quando le peculiarità delle questioni e l’andamento processuale costituiscono eccezionali ragioni.

Massime di principio

  • Nei ricorsi contro i provvedimenti regionali di ripiano del payback dei dispositivi medici, la cessazione della materia del contendere prevista dall’art. 7 d.l. 95/2025 richiede l’accertamento regionale dell’avvenuto versamento della quota ridotta e la comunicazione al TAR Lazio del relativo provvedimento; la dichiarazione di pagamento resa dalla ricorrente non basta.
  • La dichiarazione della parte di avere pagato la quota ridotta può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso quando la prosecuzione del giudizio non possa procurarle alcuna utilità.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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