Cassazione Civile, Ordinanza n. 14677/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La banca proponeva ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Milano che aveva respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento, nella parte in cui non era stato ammesso il credito risultante dai saldi di due conti correnti. In fatto, il giudice di merito aveva negato la prova del credito perché non risultavano prodotti tutti gli estratti conto dell’intero rapporto, in particolare quelli del periodo iniziale anteriore al 30 giugno 2008, e aveva ritenuto inutilizzabili le scritture contabili della fallita. La banca articolava tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che tutti gli estratti conto erano stati in realtà prodotti come allegati a una relazione tecnica; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere il Tribunale escluso la prova del credito senza applicare il criterio della ricostruzione del dare-avere a partire dagli estratti disponibili, con azzeramento del saldo iniziale del primo estratto prodotto; 3) violazione dell’art. 2710 c.c., per avere il decreto negato valore probatorio alle risultanze dei libri contabili della società fallita.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha rigettato il terzo. Ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto tardiva e quindi inutilizzabile la documentazione richiamata nel primo motivo, poiché nei giudizi di opposizione allo stato passivo l’indicazione specifica dei documenti e dei mezzi di prova deve essere contenuta nel ricorso introduttivo a pena di decadenza. Ha invece affermato che, quando manchino gli estratti conto del periodo iniziale ma siano prodotti quelli successivi, il giudice non può respingere integralmente la domanda senza rielaborare il rapporto di dare e avere partendo dal saldo zero del primo estratto disponibile, in assenza di elementi idonei a ricostruire il periodo non documentato. Ha infine escluso l’applicabilità dell’art. 2710 c.c. al curatore fallimentare, che agisce come gestore del patrimonio del fallito e non come successore in un rapporto tra imprenditori.
Norme richiamate
art. 99, comma 2, n. 4, l. fall.
a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la specifica indicazione dei documenti e dei mezzi di prova deve essere contenuta nel ricorso introduttivo, altrimenti opera la decadenza e la documentazione non può essere utilizzata.
Nel giudizio sul saldo di un conto corrente bancario, la prova del credito va valutata secondo il criterio della ricostruzione del dare-avere; se mancano gli estratti iniziali ma vi sono quelli successivi, il giudice deve procedere al ricalcolo assumendo saldo zero come saldo iniziale del primo estratto disponibile, se non vi sono elementi contrari.
La norma sulla efficacia probatoria dei libri contabili tra imprenditori non si applica al curatore fallimentare che si opponga all’ammissione al passivo, perché questi non agisce come successore del fallito ma come gestore del patrimonio fallimentare.
Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la produzione documentale e l’indicazione dei mezzi istruttori devono essere effettuate nei termini e nei modi previsti dall’art. 99 l. fall.; la tardiva produzione non può fondare l’accoglimento della domanda.
- Se la prova del saldo di un conto corrente bancario è incompleta per mancanza degli estratti iniziali, il giudice non può limitarsi a rigettare la pretesa, ma deve ricostruire il rapporto contabile sulla base della documentazione disponibile, assumendo come base iniziale il saldo zero del primo estratto prodotto, salvo che risultino elementi idonei a dimostrare un saldo diverso.
- L’efficacia probatoria dei libri contabili ex art. 2710 c.c. opera tra imprenditori nei rapporti d’impresa e non può essere invocata contro il curatore fallimentare, che nel giudizio di verifica del passivo tutela la massa e non subentra processualmente nel rapporto del fallito.
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