Cassazione Penale, Ordinanza n. 08201/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, confermando la decisione di merito. Ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la loro responsabilità per ricettazione. I ricorsi denunciavano: vizi di motivazione della sentenza di primo grado; violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il reato di ricettazione, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo; violazione di legge e travisamento della prova quanto al momento dell'arrivo di due imputati presso l'abitazione di una teste; mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e comunque infondato; ha dichiarato inammissibili i motivi sulla responsabilità e sul travisamento della prova perché reiterativi delle censure di merito e diretti a una diversa lettura del compendio probatorio; ha ritenuto inammissibile anche la doglianza ex art. 131-bis c.p. perché già respinta in appello con motivazione congrua; ha infine considerato manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche, alla luce di una motivazione di merito priva di evidenti illogicità.
Norme richiamate
Il reato contestato è la ricettazione; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità perché i motivi sul punto sono ritenuti inammissibili, anche quanto all'elemento soggettivo.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa in ragione delle modalità della condotta, dei precedenti penali degli imputati e dell'assenza di carattere occasionale del fatto, oltre che della non particolare tenuità del danno.
La carenza di motivazione della sentenza di primo grado non determina nullità del giudizio; il giudice di appello deve decidere nel merito sanando difetti e mancanze motivazionali.
Non è consentito alla Corte di cassazione sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito in modo congruo e logico.
Massime di principio
- La mera carenza di motivazione della sentenza di primo grado non integra una nullità deducibile in appello o in cassazione; il giudice di secondo grado deve decidere nel merito sanando i difetti della prima pronuncia.
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a reiterare censure già svolte in appello o che propongono una diversa lettura del materiale probatorio e una nuova ricostruzione dei fatti.
- Il travisamento della prova non può essere dedotto per ottenere una rivalutazione complessiva del compendio probatorio, preclusa al giudice di cassazione quando la motivazione di merito sia congrua e logica.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando le modalità della condotta, i precedenti penali dell'imputato e il carattere non occasionale della condotta stessa, nonché la non lieve entità del danno.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
Come è indicizzato
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