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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34825/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce da un’azione di regolamento di confini tra fondi contigui, promossa per ottenere l’esatta individuazione della linea di demarcazione e la rimozione di un muretto in calcestruzzo realizzato, secondo la decisione di merito, oltre il confine. Il primo giudice ha determinato il confine sulla base delle mappe catastali e ha rigettato la domanda di usucapione proposta dal convenuto, condannandolo inoltre a demolire il manufatto. La corte d’appello ha confermato, ritenendo che i titoli non fossero sufficienti a risolvere l’incertezza e che le mappe catastali fossero il mezzo idoneo per individuare il confine; ha anche ritenuto tempestiva la prova testimoniale dedotta dalla controparte, qualificandola come prova contraria dedotta nel secondo termine ex art. 184 c.p.c. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: il primo per violazione dell’art. 950 c.c., sostenendo che le mappe catastali hanno valore solo sussidiario e che la corte avrebbe trascurato un fatto emerso dalla consulenza tecnica, cioè che il muro demolito sarebbe stato costruito sul muretto preesistente; il secondo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., denunciando l’omesso esame di quel medesimo fatto e delle deposizioni testimoniali; il terzo per violazione dell’art. 184 c.p.c., assumendo la tardività della prova testimoniale dell’attore, perché articolata solo nel secondo termine senza aver prima richiesto prove dirette.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendoli fondati, perché nella regolazione dei confini il giudice deve utilizzare prioritariamente i titoli e, in mancanza o insufficienza di questi, può ricorrere alle mappe catastali solo in via sussidiaria e dopo aver verificato la possibilità di utilizzare altri elementi probatori, anche presuntivi e testimoniali. La sentenza d’appello è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda attenendosi ai principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il terzo motivo è stato invece rigettato, perché la deduzione di prova contraria nel secondo termine ex art. 184 c.p.c. è stata ritenuta ammissibile anche in assenza di una precedente richiesta di prova diretta nel primo termine.

Norme richiamate

  • art. 950 c.c.

    nell’azione di regolamento di confini i titoli hanno rilievo primario; le mappe catastali sono utilizzabili solo in via sussidiaria, dopo aver verificato l’insufficienza di ogni altro elemento probatorio idoneo, anche presuntivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo è stato accolto nella parte in cui denunciava l’omesso esame del fatto storico relativo alla preesistenza del muretto e alle risultanze testimoniali, rilevanti ai fini della determinazione del confine.

  • art. 184 c.p.c.

    la prova contraria può essere dedotta nel secondo termine concesso dal giudice; non è necessaria, per la sua ammissibilità, la previa richiesta di prova diretta nel primo termine.

Massime di principio

  • Nell’azione di regolamento di confini il giudice deve comunque pervenire alla determinazione della linea divisoria tra i fondi e non può arrestarsi all’insufficienza della prova, dovendo ricercare la soluzione mediante tutti gli elementi disponibili, anche presuntivi.
  • I titoli di acquisto costituiscono il mezzo probatorio di maggiore rilievo per l’individuazione del confine; solo se essi non consentono una ricostruzione certa è consentito il ricorso ad altri mezzi di prova e, in ultima istanza, alle mappe catastali.
  • Le mappe catastali hanno natura meramente sussidiaria nella prova del confine e non possono essere poste a base della decisione senza aver previamente valutato la possibile idoneità di altri elementi istruttori, compresi la testimonianza e le presunzioni.
  • Un fatto storico emerso in consulenza tecnica o in prova testimoniale, anche se non dotato di efficacia dimostrativa diretta, deve essere esaminato dal giudice se può integrare un indizio o una presunzione utile alla determinazione del confine.
  • Nel regime dell’art. 184 c.p.c., la prova contraria può essere legittimamente articolata nel secondo termine assegnato dal giudice, anche se la parte non abbia prima richiesto prova diretta nel primo termine.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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