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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22469/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Palermo, della condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala (giudizio abbreviato) per il reato di truffa (art. 640 c.p., in relazione all'art. 81 c.p.). Il ricorrente deduceva errore di diritto e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., sostenendo che doveva essere esclusa la punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.: in particolare eccepiva l'assenza di abitualità (nessun precedente penale), la brevissima distanza temporale tra le due condotte, l'esiguità del profitto, la superficialità dell'operato (facile riconducibilità della carta postepay), la natura isolate degli episodi e l'esistenza di una sentenza irrevocabile di remissione della querela per uno dei fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato l'assenza di prova, da parte del ricorrente, dell'esistenza del presunto giudicato favorevole relativo al fatto a carico di Carlo Sili. Sulla questione di diritto, richiamando il principio delle Sezioni Unite (Ubaldi), la Corte ha affermato che la continuazione non esclude di per sé l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., ma che occorre una valutazione complessiva degli indicatori rilevanti. Applicando tale principio alla fattispecie, la Corte ha condiviso la valutazione della Corte d'appello secondo cui le condotte dell'imputato erano strutturate e seriali (uso di inserzione Facebook e attivazione della carta postepay), manifestavano elevata intensità del dolo e miravano a ingannare più persone con modalità analoghe, ed erano quindi incompatibili con l'esclusione della punibilità per particolare tenuità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p. (decisione del 24/05/2022).

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte richiama il principio che la continuazione tra reati non ostacola automaticamente l'applicazione della norma, ma la sua applicazione richiede una valutazione complessiva degli indicatori di gravità, modalità e serialità.

  • art. 640 cod. pen.

    Tipo di reato contestato (truffa): la condotta consisteva nell'indurre in errore le vittime tramite artifici e raggiri per procurare un ingiusto profitto.

  • art. 81 cod. pen.

    Principio della continuazione tra più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, richiamato in relazione alla ricostruzione della pluralità di condotte imputate.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Criteri di ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente deduceva vizio di motivazione e errata applicazione della legge, invocando tali lett. come base del motivo.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali nel caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte alla parte ricorrente.

  • Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022 (Ubaldi)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata quale principio guida: la pluralità di reati in continuazione non è di per sé ostativa all'applicabilità dell'art. 131-bis; occorre una valutazione complessiva degli indicatori (natura e gravità, modalità esecutive, periodo temporale, intensità del dolo, ecc.).

Massime di principio

  • La continuazione fra più reati non esclude automaticamente l'applicazione dell'esclusione di punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); il giudice deve valutare complessivamente una serie di indicatori funzionali a verificare la lieve offensività della condotta.
  • Fattori che favoriscono l'esclusione della punibilità: esiguità del danno/profitto, comportamento isolato e non seriale, assenza di precedenti penali, modesta intensità del dolo, breve e occasionale durata dell'azione, rapida riparazione del danno o remissione della querela debitamente provata.
  • Fattori che ostano all'esclusione della punibilità: condotta strutturata o organizzata (piani, uso di inserzioni o strumenti sistematici), ripetizione con analoghe modalità verso più vittime (serialità), elevata intensità del dolo, modalità esecutive idonee a raggiungere un numero indeterminato di soggetti, profitto non trascurabile.
  • Onere probatorio: il ricorrente che invoca il giudicato favorevole o circostanze attenuanti rilevanti deve produrre le prove documentali (es. sentenze irrevocabili, atti di remissione) al fine di farle valere nel procedimento di riconoscimento dell'art. 131-bis.
  • Motivazione: in caso di rigetto della causa di non punibilità il giudice di merito deve esplicitare in motivazione il confronto con gli indicatori indicati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. Ubaldi), valutando natura, gravità, modalità, finalità e conseguenze delle condotte.

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