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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22793/2024 del 13/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Il destinatario di un decreto prefettizio di espulsione ha impugnato davanti al Giudice di pace il provvedimento, deducendo di aver proposto il ricorso entro il termine di 30 giorni. Il Giudice di pace ha dichiarato l'impugnazione inammissibile ritenendola tardiva perché, invece di considerare la data di spedizione del ricorso a mezzo posta, ha fatto riferimento alla data di deposito in cancelleria. Con il ricorso per cassazione è stata denunciata la violazione degli artt. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998 e 18, comma 3, d.lgs. 150/2011, sostenendo che la tempestività doveva essere valutata in base alla data di presentazione all'ufficio postale del ricorso spedito il 21.4.2022, a fronte della notifica del decreto del 22.3.2022.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, ai fini della tempestività dell'impugnazione del decreto di espulsione dello straniero, rileva la data di spedizione del ricorso tramite presentazione all'ufficio postale, e non la data di ricezione né quella di deposito in cancelleria. Ha quindi cassato il provvedimento del Giudice di pace e rinviato la causa al medesimo ufficio, in diversa composizione, per l'esame del merito e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998

    La Corte lo considera, alla luce della declaratoria di incostituzionalità parziale, nel senso che consente la proposizione diretta del ricorso avverso il decreto di espulsione anche mediante servizio postale, quando l'identità del ricorrente sia stata accertata secondo la normativa vigente.

  • art. 18, comma 3, d.lgs. n. 150/2011

    Il termine di 30 giorni per impugnare il decreto di espulsione va computato avendo riguardo alla spedizione del ricorso all'ufficio postale, se il ricorso è proposto con tale modalità.

  • Corte costituzionale n. 278/2008

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998 nella parte in cui non consentiva l'utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identità del ricorrente.

Massime di principio

  • Per l'impugnazione del decreto prefettizio di espulsione proposta a mezzo posta, la tempestività va verificata con riferimento alla data di spedizione del ricorso e non alla data di deposito in cancelleria o di ricezione.
  • Quando la disciplina speciale, come reinterpretata alla luce della pronuncia della Corte costituzionale, consente la proposizione diretta del ricorso tramite servizio postale, il perfezionamento del termine per il ricorrente coincide con la consegna dell'atto all'ufficio postale.
  • Il giudice di merito non può dichiarare tardiva l'impugnazione valorizzando un criterio di decorrenza diverso da quello applicabile alla modalità di proposizione effettivamente utilizzata dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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