Sentenza n. 65/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, a. del provvedimento Prot. n. 113130 del 7 marzo 2022 (doc. n.2), successivamente pervenuto, con il quale la Regione Calabria ha disposto “di non dare seguito alla comunicazione di inizio dei lavori” relativi alla realizzazione di un impianto di pubblica utilità da realizzare nel tenimento comunale di Reggio Calabria in Strada Comunale Alfieri, su area censita catastalmente Foglio: 3 - Particella: 957 b. di ogni altro atto ad esso presupposto connesso e/o conseguenziale PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA della formazione del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 94 comma 2 bis DPR 380/2001 e dell'art. 11 del Regolamento Regionale sulla richiesta di autorizzazione sismica presentata dalla società sul portale SUE (Codice Univoco n. 255) in data 19.03.2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale che disponeva di non dare seguito alla comunicazione di inizio dei lavori per un impianto di telefonia mobile, con domanda di accertamento della formazione del silenzio-assenso sull'autorizzazione sismica
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento regionale del 7 marzo 2022, deducendo plurime violazioni di legge, e ha chiesto anche l'accertamento della formazione del silenzio-assenso sulla richiesta di autorizzazione sismica presentata tramite il portale SUE ai sensi dell'art. 94, comma 2-bis, d.P.R. 380/2001 e dell'art. 11 del regolamento regionale. Dopo la proposizione del ricorso, la Regione ha adottato un ulteriore provvedimento di diniego dell'autorizzazione sismica. La società aveva inizialmente chiesto il rinvio della trattazione cautelare per proporre motivi aggiunti, ma non ha poi depositato ulteriori atti ricorsuali. Nel corso del giudizio ha dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo comunque la condanna alle spese. Il Comune di Reggio Calabria ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di essere stato coinvolto solo per conoscenza.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione del Comune, rilevando che la notificazione del ricorso era avvenuta anche nei suoi confronti, quantomeno per litis denuntiatio, in ragione della localizzazione dell'impianto nel territorio comunale e delle determinazioni precedentemente assunte dall'ente. Nel merito, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere perché l'impianto di telefonia mobile risultava definitivamente assentito, realizzato, ultimato il 9 marzo 2023 e collaudato. La sopravvenuta definizione della vicenda è derivata dal rilascio dell'autorizzazione regionale del 7 novembre 2022, adottata a seguito di una nuova istanza della società del 6 ottobre 2022 e di un nuovo esame istruttorio, nel quale erano state ritenute superate le criticità originariamente evidenziate. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 94, comma 2-bis, d.P.R. 380/2001
La società aveva invocato tale disposizione quale base della domanda di accertamento della formazione del silenzio-assenso sulla richiesta di autorizzazione sismica; la sentenza non ne esamina nel merito l'applicazione.
art. 11 del Regolamento regionale sulla richiesta di autorizzazione sismica
La disposizione è richiamata dalla società insieme all'art. 94, comma 2-bis, d.P.R. 380/2001 per sostenere la formazione del silenzio-assenso; il giudice non decide la questione per la cessazione della materia del contendere.
La causa è stata trattata nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato secondo il rito camerale richiamato dalla disposizione.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'interesse sostanziale alla decisione viene integralmente soddisfatto da fatti o provvedimenti sopravvenuti, sicché l'eventuale annullamento dell'atto impugnato non potrebbe più arrecare un'utilità concreta al ricorrente.
- La realizzazione, ultimazione e collaudazione dell'opera oggetto della controversia, dopo il definitivo rilascio dell'autorizzazione amministrativa, possono integrare la sopravvenuta cessazione dell'interesse alla decisione sull'impugnazione del precedente diniego o atto ostativo.
- La notificazione del ricorso a un ente territoriale quale soggetto coinvolto per conoscenza, in ragione della localizzazione dell'intervento nel suo territorio e delle determinazioni precedentemente assunte, non comporta necessariamente il riconoscimento della sua qualità di autore dell'atto impugnato, ma non giustifica, per ciò solo, l'accoglimento di un'eccezione di difetto di legittimazione passiva quando l'ente sia stato comunque evocato nel giudizio per una relazione oggettiva con la vicenda.
- Il rilascio dell'autorizzazione a seguito di una nuova istanza e di un nuovo esame istruttorio, con superamento delle criticità precedentemente rilevate, non equivale all'accoglimento della pretesa dedotta contro il provvedimento originariamente impugnato; in tale situazione, in assenza di una decisione sulla legittimità dell'atto, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 192/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 193/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 194/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 199/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 200/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 201/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →