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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19269/2025 del 13/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una ex dipendente per il pagamento del TFR maturato nel rapporto lavorativo con una ditta individuale. La destinataria del decreto ha proposto opposizione sostenendo di essere soltanto titolare formale dell’attività commerciale, gestita di fatto da un terzo (suo cognato), che ha chiesto di chiamare in causa. Il Tribunale ha ritenuto che l’attività fosse stata gestita di fatto dal ricorrente sino a una certa data, mentre la resistente avesse assunto la gestione effettiva solo successivamente; ha quindi condannato il ricorrente a rimborsare alla resistente la quota di TFR maturata nel periodo in cui egli era titolare effettivo. La Corte d’appello ha confermato la sostanza della decisione, escludendo la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di un altro soggetto coinvolto nella prospettata società di fatto e ritenendo irrilevante, nel giudizio lavoristico, la successiva causa civile relativa all’accertamento della titolarità dell’azienda e di un eventuale accordo simulatorio. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 32 e 106 c.p.c., sostenendo che la domanda di garanzia impropria avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile perché interferente con un altro giudizio pendente sulla titolarità dell’azienda e sui rapporti di dare-avere; 2) violazione dell’art. 102 c.p.c., lamentando la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro soggetto asseritamente coinvolto nella gestione di fatto e sostenendo che la questione simulatoria fosse stata introdotta tempestivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la domanda di accertamento della simulazione non era stata proposta tempestivamente e, in ogni caso, nel giudizio di merito non risultava una domanda principale volta ad accertare l’accordo simulatorio, sicché non sussisteva la necessità di integrare il contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c. Ha poi respinto anche il primo motivo, rilevando da un lato carenze di specificità nella censura, poiché gli atti del diverso giudizio non erano stati adeguatamente resi conoscibili; dall’altro, ha confermato l’accertamento di merito secondo cui, nel rapporto di lavoro, il legittimato passivo per il periodo considerato era il ricorrente quale titolare effettivo della ditta, mentre la resistente era solo titolare formale. Le vicende societarie e l’eventuale società di fatto sono state considerate estranee alla pretesa lavoristica. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge è stata dedotta come vizio di legittimità, ma il motivo è stato ritenuto infondato e in parte inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.

    Il vizio processuale è stato richiamato per lamentare la mancata integrazione del contraddittorio; la Corte ha escluso la fondatezza della censura.

  • art. 32 c.p.c.

    La norma sulla chiamata in causa è stata ritenuta non violata, perché la questione della simulazione e dell’interferenza con altro giudizio non era stata tempestivamente introdotta e non vi era una domanda principale in tal senso.

  • art. 102 c.p.c.

    È stato escluso il litisconsorzio necessario: non essendo stata proposta una tempestiva domanda di accertamento della simulazione, non occorreva integrare il contraddittorio nei confronti del terzo.

  • art. 106 c.p.c.

    La chiamata del terzo è stata ritenuta non impedita dalle ragioni dedotte dal ricorrente; la Corte ha escluso l’interferenza decisiva con altro giudizio.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    È richiamata quale base del procedimento camerale e del deposito dell’ordinanza.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura relativa al litisconsorzio necessario richiede che la domanda che renderebbe necessario il contraddittorio sia stata tempestivamente proposta nei gradi di merito; in mancanza, la doglianza è infondata.
  • L’accertamento della simulazione dell’intestazione di un’attività economica non può essere introdotto tardivamente per fondare la necessità di integrare il contraddittorio: se manca una domanda principale di accertamento, non opera l’art. 102 c.p.c.
  • Le controversie lavoristiche sulla individuazione del datore di lavoro effettivo si decidono in base agli accertamenti di fatto sul rapporto concreto e sui poteri esercitati sul prestatore, restando irrilevanti, se non dedotte e rilevanti nel processo, le vicende societarie o i rapporti interni tra diversi soggetti che gestiscono o rivendicano l’azienda.
  • In sede di legittimità, una censura che richiami interferenze con altro giudizio deve indicare con precisione gli atti e i fatti rilevanti; in difetto di specificità e autosufficienza, il controllo della Corte è precluso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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