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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35766/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

L'agente della riscossione ha impugnato per cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva rigettato l'appello e confermato, in sostanza, l'accoglimento parziale in primo grado della contestazione del contribuente avverso atti della riscossione. La lite riguardava crediti tributari ed era incentrata sulla prescrizione: il giudice di merito aveva ritenuto prescritti i crediti erariali con termine quinquennale e aveva valorizzato anche la mancata prova della notifica di un fermo amministrativo. Con l'unico motivo, il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c., la violazione del giudicato interno ex artt. 54 e 56 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la sentenza di primo grado avesse autonomamente accertato la prescrizione decennale dei tributi erariali oggetto di causa e che tale accertamento non fosse stato specificamente censurato in appello; ha inoltre richiamato la sorte di altri importi asseritamente prescritti o comunque non più esigibili per ragioni connesse a definizioni agevolate o al modico valore.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato, sulla base dell'esame delle sentenze di merito, che il primo giudice aveva effettivamente compiuto un accertamento autonomo sulla prescrizione decennale dei tributi erariali, e che tale capo non era stato messo in discussione in appello. Richiamando il principio per cui, nel processo tributario, la qualificazione giuridica e l'individuazione della norma applicabile non si consolidano come giudicato autonomo se non nei limiti del capo di decisione cui si riferiscono, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il giudicato interno si forma sui capi della decisione non impugnati, ma non si estende autonomamente alla sola qualificazione giuridica o alla norma astrattamente individuata dal giudice, se questa ha funzione meramente strumentale rispetto al decisum.
  • Se il primo giudice ha compiuto un accertamento autonomo su un capo della domanda e tale capo non è stato specificamente contestato in appello, il giudice dell'impugnazione non può rimetterlo in discussione.
  • La violazione del giudicato interno è deducibile in cassazione come error in procedendo quando la decisione di appello si ponga in contrasto con un capo ormai coperto da giudicato interno.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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