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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12720/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

Gli eredi di un contribuente avevano ottenuto in appello una decisione favorevole sul diritto al rimborso delle maggiori imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992 in relazione agli eventi sismici che avevano colpito la Sicilia orientale. Poiché l’Ufficio non dava esecuzione alla pronuncia passata in giudicato, i contribuenti proponevano giudizio di ottemperanza, che veniva però respinto per asserita incapienza del fondo destinato ai rimborsi. Con unico motivo di ricorso per cassazione deducevano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, sostenendo che la mancata capienza del fondo non poteva giustificare una decurtazione delle somme riconosciute né impedire l’esecuzione della sentenza di secondo grado passata in giudicato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha ribadito che, nel giudizio tributario di ottemperanza relativo all’esecuzione di un giudicato sul rimborso di imposte dovute per benefici fiscali connessi a eventi calamitosi, il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi previsti dall’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come modificato, e, in caso di incapienza, attivare le procedure di contabilità pubblica necessarie per dare completa esecuzione alla decisione, anche nominando un commissario ad acta e disponendo lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso. La Corte ha escluso che dalla disciplina possa ricavarsi una falcidia dei diritti patrimoniali accertati giudizialmente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, perché si uniformi al principio enunciato e provveda anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 1, comma 665, l. n. 190/2014

    deve essere interpretato nel senso che, in sede di ottemperanza, l’eventuale incapienza del fondo non legittima la riduzione del credito riconosciuto, ma impone l’attivazione delle procedure pubblicistiche necessarie a dare integrale esecuzione al giudicato.

  • art. 16-octies d.l. n. 91/2017

    rileva come norma modificativa del regime dei rimborsi per eventi calamitosi e del relativo fondo.

  • art. 29 d.l. n. 162/2019

    rileva come ulteriore modifica del regime di esecuzione dei rimborsi fiscali connessi a eventi calamitosi.

  • art. 70 d.lgs. n. 546/1992

    individua il giudizio tributario di ottemperanza, nel quale il giudice deve assicurare l’esecuzione del giudicato sul rimborso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria relativo a un giudicato sul rimborso di imposte, il giudice non può arrestarsi alla mera constatazione dell’incapienza del fondo, ma deve verificare se la disciplina speciale consenta comunque l’integrale soddisfazione del credito tramite gli strumenti di contabilità pubblica previsti dall’ordinamento.
  • L’incapienza delle risorse stanziate per i rimborsi fiscali connessi a eventi calamitosi non determina, di per sé, una riduzione del diritto patrimoniale già accertato con sentenza passata in giudicato.
  • In presenza di indisponibilità del fondo, il giudice dell’ottemperanza deve adottare determinazioni specifiche idonee a garantire l’esecuzione integrale del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta e attivazione delle procedure speciali di pagamento.
  • L’interpretazione della normativa speciale sui rimborsi fiscali deve essere conforme ai principi costituzionali e convenzionali di tutela effettiva dei diritti patrimoniali riconosciuti giudizialmente.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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