Cassazione Penale, Sentenza n. 1943/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Busetti era stata condannata dal Tribunale di Spoleto per rivelazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.) e istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) per aver fornito a un avvocato notizie riservate su procedimenti a suo carico, indicandone querelante, numero di iscrizione e PM e consegnando copia di schede, nonché per aver chiesto/accettato denaro (100 euro) in relazione a tali informazioni. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) assenza del pericolo richiesto per il reato di rivelazione del segreto perché l'interessato ha diritto a conoscere dati processuali (richiamo all'art. 335 c.p.p.); (2) erronea applicazione dell'art. 322 c.p. e irrilevanza della somma (100 euro) perché sotto la soglia di "modico valore" prevista dall'art. 4 del D.P.R. 62/2013; (3) vizio di motivazione e insufficienza della prova oltre ogni ragionevole dubbio, atteso che il teste (avv. Teglia) dichiarò di aver dato i 100 euro come prestito personale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi di merito: (a) sull'art. 326 c.p. ha confermato che la fattispecie è ricostruita come reato di pericolo concreto e qui sussisteva il pericolo, perché l'imputata non si limitò a dire che esisteva un'iscrizione ma fornì dati identificativi (querelante, numero iscrizione, PM) e consegnò documenti, con evidente rischio per l'ordine della macchina giudiziaria; (b) sull'art. 322 c.p. ha rilevato che l'offerta/istanza di ottenere o promettere denaro per compiere atti contrari ai doveri d'ufficio è idonea a integrare l'istigazione alla corruzione e che la disposizione del D.P.R. 62/2013 (esenzione per donativi di modico valore) non è applicabile quando si tratta di atti contrari ai doveri d'ufficio; (c) sul punto probatorio ha ritenuto non sindacabile in cassazione la valutazione di merito circa la credibilità del teste, anche perché esisteva una registrazione della conversazione. Tuttavia, rilevato che i fatti risalgono al novembre 2014 e che il termine prescrizionale massimo per le fattispecie è ormai decorso (estinzioni per prescrizione), la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per sopravvenuta estinzione dei reati per prescrizione (art. 129 c.p.p.).
Norme richiamate
La Corte conferma la lettura giurisprudenziale che riconduce la fattispecie a un reato di pericolo concreto; l'accertamento deve valutare il rischio di nocumento e qui la comunicazione di dati identificativi e la consegna di documenti rendono concreto il pericolo per l'interesse pubblico.
L'istigazione alla corruzione si configura con l'offerta o promessa di denaro per ottenere atti contrari ai doveri d'ufficio; non è richiesta l'adesione del privato e non è necessario un 'inizio di trattativa' per integrare il reato.
d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, art. 4
La disposizione che esclude la rilevanza dei donativi di modico valore (soglia indicativa fino a 150 euro) riguarda il codice di comportamento e fenomenologie riconducibili alla corruzione per atto d'ufficio; la Corte ritiene tale regola inconferente rispetto all'ipotesi di istigazione alla corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio.
«Gli artt. 335, cod. proc. pen., e 110- bis, cit., infatti, riservano specificamente all'ufficio del Pubblico ministero la comunicazione delle informazioni concernenti eventuali iscrizioni nel registro delle notizie di reato, e soltanto previa formale richiesta, che, peraltro, quell'ufficio non è tenuto inderogabilmente ad evadere, potendo anche disporre la segretazione di quei dati, seppure per una durata soltanto temporanea, in presenza di determinate esigenze investigative. Solamente la segreteria della competente Procura della Repubblica può, dunque, fornire notizia circa eventuali iscrizioni a carico dell'interessato richiedente, sempre se la comunicazione dell'informazione sia stata autorizzata dal magistrato del Pubblico ministero: ond'è che, fino al rilascio di tale autorizzazione, la notizia in ordine all'esistenza di iscrizioni a carico è segreta anche nei confronti del diretto interessato»
La norma e la giurisprudenza collegata sottolineano che l'informazione sulle iscrizioni nel registro delle notizie di reato è riservata e subordinata a formale richiesta/autorizzazione del PM; ciò significa che neppure il diretto interessato ha un diritto incondizionato alla conoscenza dei dati finché non vi sia autorizzazione.
Richiamato insieme all'art. 335 c.p.p. nella spiegazione della riservatezza delle informazioni sulle iscrizioni nel registro delle notizie di reato.
Richiamato come norma comparata che, a differenza dell'art. 326 c.p., esprime espressamente l'elemento del "pericolo"; utile a chiarire l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 326 come reato di pericolo concreto.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma citata per motivare il trattamento del procedimento in forma cartolare (istruttoria senza udienza pubblica) ai sensi del richiamato decreto emergenziale.
art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. L. 25 febbraio 2022, n. 15)
Ulteriore norma sulla trattazione cartolare del procedimento richiamata nel dispositivo processuale.
Norma processuale che regola l'estinzione del reato per prescrizione; applicata dalla Corte per dichiarare estinti i reati contestati, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Richiamata in relazione alla modificazione dell'illecito edittale della corruzione (aumento del massimo) che incide sul calcolo dei termini di prescrizione; la Corte precisa che i fatti sono anteriori alla modifica e pertanto si applicano i termini precedenti.
Massime di principio
- La rivelazione di notizie risultanti da registri giudiziari da parte di un operatore della Procura integra il reato di rivelazione del segreto d'ufficio quando la comunicazione supera la mera dichiarazione generica e comprende dati identificativi o documenti che aumentano concretamente il rischio di nocumento all'amministrazione della giustizia.
- L'offerta o richiesta di denaro da parte di un pubblico dipendente finalizzata a ottenere atti contrari ai doveri d'ufficio può integrare l'istigazione alla corruzione anche se la somma è modesta e anche se il privato afferma di non aver aderito o dichiara che la somma fosse un "prestito": non è necessaria l'accettazione del privato per configurare l'istigazione.
- Le norme del codice di comportamento (es. esenzione per donativi di modico valore) non escludono automaticamente responsabilità penali quando la condotta riguarda atti contrari ai doveri d'ufficio; va valutata la natura e l'idoneità offensiva dell'atto contestato.
- La valutazione della credibilità dei testi e della portata probatoria di registrazioni e conversazioni è rimessa ai giudici di merito e difficilmente sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
- Anche se la condanna è fondata sul piano della responsabilità penale, i reati possono comunque estinguersi per prescrizione; il giudice di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato.
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