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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29978/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società di riscossione)

La controversia

Il ricorrente aveva ricevuto un'ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 per il pagamento di corrispettivi relativi al consumo di acqua potabile per gli anni 2005-2009. In sede di opposizione aveva eccepito la prescrizione del credito e la carenza di legittimazione/potere della società emittente. Il giudice di pace aveva declinato la competenza territoriale, statuizione poi oggetto di un precedente intervento della Cassazione che aveva chiarito il corretto mezzo di impugnazione. Riassunto il giudizio, il tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello ritenendo che nel gravame non fossero state esplicitamente riproposte le domande di merito assorbite in primo grado, con conseguente permanenza della sola doglianza sul difetto di potere di emissione dell'ingiunzione, ritenuta priva di interesse. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione degli artt. 100, 113, 342 e 346 c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto esaminare il merito per effetto del precedente rinvio della Corte e che, comunque, le censure di merito sarebbero state richiamate in appello; inoltre si contestava l'applicazione del principio sull'assenza di interesse quando l'opposizione si limiti a criticare il solo potere di emissione dell'ingiunzione, evidenziando che nella specie vi era anche condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha precisato che l'ordinanza di annullamento e rinvio precedente aveva riguardato solo il regime di impugnazione della pronuncia del giudice di pace sulla competenza, lasciando impregiudicato il merito. Ha quindi confermato che, nel giudizio di rinvio, il tribunale poteva verificare se le domande di merito fossero state effettivamente riproposte in appello: non essendolo state in modo esplicito, esse dovevano considerarsi rinunciate ex art. 346 c.p.c. Né era sufficiente il mero richiamo alle difese e conclusioni del primo grado. Ha inoltre ribadito che l'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 non può limitarsi a contestare il solo difetto di potere o i vizi formali dell'atto, poiché investe anche il rapporto obbligatorio sottostante; ne consegue l'inammissibilità per difetto di interesse quando manchi una contestazione sul credito o siano omesse le domande di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato; è stato altresì dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'interesse ad agire; la Corte esclude che nella specie vi fosse interesse a coltivare la sola censura sul potere di emissione dell'ingiunzione.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata; non è ravvisata alcuna violazione nella decisione impugnata.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai requisiti dell'atto di appello; la Corte conferma che la riproposizione delle domande di merito doveva essere esplicita.

  • art. 346 c.p.c.

    Le domande di merito non riproposte in appello, essendo rimaste assorbite in primo grado, si intendono rinunciate.

  • art. 3 r.d. n. 639 del 1910

    L'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 non riguarda solo l'atto amministrativo, ma anche il rapporto obbligatorio sottostante; se si limita ai vizi dell'ingiunzione o al difetto di potere, è inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale base dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma il rinvio non comporta di per sé una devoluzione automatica del merito se il precedente annullamento ha riguardato solo una questione processuale o il regime dell'impugnazione.
  • Le domande o eccezioni rimaste assorbite in primo grado devono essere riproposte in appello in modo esplicito; non basta un generico richiamo alle difese o alle conclusioni formulate davanti al primo giudice.
  • La mancata riproposizione in appello delle domande di merito assorbite comporta la loro rinuncia ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
  • Nell'opposizione a ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 la cognizione del giudice investe anche il rapporto obbligatorio sottostante; pertanto, una contestazione limitata ai soli vizi formali dell'ingiunzione o al mero difetto di potere di emissione non è sufficiente a sorreggere l'interesse ad agire se non si accompagna alla contestazione del credito.
  • L'interesse all'impugnazione e all'azione di opposizione va valutato in concreto rispetto al contenuto effettivo delle censure devolute, non rispetto alla sola astratta deduzione di illegittimità dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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